Con la circolare n.8/D del 19.04.2016, l’Agenzia delle Dogane aveva illustrato le principali novità riguardanti il regime di esportazione con particolare riferimento alla nuova definizione di esportatore prevista dall’art.1, punto 19, del Regolamento delegato UE 2015/2446 (RD). In tale occasione era stato sottolineato che l’esportatore sulla base di quanto previsto dal citato articolo deve essere stabilito nell’UE e che qualora tale soggetto non sia ivi stabilito, debba nominare un rappresentate doganale che agisca per suo conto.
In merito alla nuova definizione di esportatore, la Commissione ha fornito alcuni chiarimenti con l’allegato A alle Linee guida export, reperibili sul sito web dell’Agenzia. Ad integrazione di quanto rappresentato con la circolare 8/D l’Agenzia fornisce ora, con la nota prot. 82452 RU del 18 luglio 2016, le seguenti ulteriori precisazioni.
Come noto, fino alla data di implementazione o di aggiornamento dei sistemi informatici richiesti per l’applicazione delle disposizioni previste dal codice doganale dell’Unione, in virtù di quanto previsto dall’art. 2 del RD, come modificato dall’art. 55 del Reg. UE 2016/341 (RDT), contenente le norme di natura transitoria, l’allegato B del RD che disciplina i requisiti comuni in materia di dati per le dichiarazioni doganali non si applica, trovando invece applicazione l’allegato 9 del RDT, il quale prevede che le informazioni concernenti l’esportatore/speditore siano indicate nella casella 2 della dichiarazione doganale.
Sulla base di quanto previsto dal predetto allegato, appendice C1, titolo II, lettera A del RDT, per “speditore” si intende l’operatore che ha la funzione di esportatore nei casi previsti dall’art. 134 del RD e cioè spedizioni di merci unionali verso i territori fiscali speciali, nei quali non si applica la Direttiva IVA o accise.
A questo riguardo, tuttavia, con il chiaro intento di agevolare gli operatori economici nella fase transitoria, gli orientamenti redatti dai servizi della Commissione prevedono che durante il periodo transitorio il nome, l’indirizzo e il numero EORI del soggetto stabilito in un paese terzo che esporta merci dall’Unione possa essere indicato nella casella 2 del DAU come soggetto speditore, a condizione che la dichiarazione doganale di esportazione sia presentata da un rappresentante doganale stabilito nell’Unione che operi in rappresentanza indiretta e che, in qualità di dichiarante nonché esportatore, sia indicato nella casella 14 del DAU. In tale ipotesi, il rappresentate indiretto nella qualità di dichiarante stabilito nell’Unione si farà carico di tutti gli obblighi ed adempimenti richiesti per il regime dichiarato e risponderà della mancata osservanza delle disposizioni doganali e di natura extra-tributaria applicabili alle merci dichiarate per l’esportazione.
Pertanto, durante tale periodo, nonostante il soggetto terzo in quanto non stabilito non possa essere qualificato come esportatore (ai sensi di quanto previsto dall’art.1, punto 19, del RD), egli può, tuttavia, essere considerato come speditore e, in quanto tale, indicato nella casella 2 del DAU.
Ipotizzando che un operatore economico stabilito in Svizzera esporti merci dall’Unione europea con destinazione USA, nel campo 2 della dichiarazione doganale di esportazione presentata in Italia da un rappresentate doganale stabilito nel territorio unionale ed indicato nel campo 14 del DAU, che – nel caso di specie – può agire solo in rappresentanza indiretta, sarà inserito il codice EORI attribuito al soggetto svizzero che si sia identificato fiscalmente in Italia ai sensi dell’art. 35 ter del D.P.R. 633/72 o al suo rappresentante fiscale nominato ai sensi dell’art. 17, terzo comma, del medesimo provvedimento normativo.
Ulteriori chiarimenti sono forniti nel caso delle esportazioni con condizioni di consegna “ex-works” (EXW). In tali ipotesi, come noto il venditore adempie ai propri obblighi contrattuali mettendo a disposizione dell’acquirente le merci presso la propria sede o presso altro luogo designato (fabbrica, magazzino ecc), mentre l’acquirente è tenuto a ritirarle presso il luogo convenuto organizzando il relativo trasporto e curando, ove richiesto, le formalità doganali sia nel paese di esportazione che in quello di importazione.
Nell’ipotesi di esportazione di merce acquistata nell’Unione europea con resa EXW e trasporto a cura o nome dell’acquirente di un paese terzo, quest’ultimo in quanto soggetto non stabilito nell’Unione, non può assumere la veste di esportatore, così come definito dall’art.1 punto 19 del RD e deve nominare un rappresentante doganale indiretto stabilito nella UE per la presentazione della dichiarazione doganale di esportazione. Nella casella 2 del DAU come esportatore va quindi indicato il codice EORI del venditore stabilito nella UE, in quanto titolare del contratto di vendita con il soggetto acquirente stabilito in un paese terzo ed in possesso della facoltà di decidere, sulla base delle condizioni pattuite con detto contratto al momento della vendita, che le merci devono essere trasportate a cura dell’acquirente verso una destinazione situata al di fuori del territorio doganale dell’Unione, condizione richiesta dell’art. 8 primo comma lett. b) del D.P.R. n 633/72 per l’applicazione della non imponibilità IVA sulla cessione all’esportazione.
La condizione richiesta dalla norma per la qualifica di esportatore al momento dell’accettazione della dichiarazione doganale circa “la facoltà di decidere che le merci devono essere trasportate verso una destinazione situata al di fuori del territorio doganale dell’Unione” può ritenersi soddisfatta nel caso di specie in quanto la vendita è stata effettuata alla condizione che le merci siano trasportate dall’acquirente estero o per suo conto al di fuori del territorio doganale dell’Unione e quindi implica di per sé in capo al venditore la facoltà di decidere sulla destinazione finale della merce.
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