Con la nota Prot: 77251/ ru del 3 agosto 2016, l’Agenzia delle Dogane informa che il 1° giugno u.s. è stato pubblicato il modello di domanda che gli operatori devono utilizzare per chiedere all’Autorità doganale l’autorizzazione alla costituzione di una garanzia globale. Tale documento è stato elaborato sulla base delle specifiche sui requisiti comuni in materia di dati, contenute negli allegati dei Regolamenti (UE) nn. 2446 e 2447, entrambi del 2015. A tal fine l’Agenzia ha predisposto un modello uniforme di decisione, allegato alla nota in commento, che gli Uffici delle dogane dovranno adottare al termine della fase istruttoria finalizza alla verifica dei requisiti/condizioni sottesi all’autorizzazione in argomento. Il modello in questione viene diffuso al fine di consentirne la lavorazione, necessaria per adeguare il contenuto del provvedimento autorizzatorio all’istanza di parte e/o agli esiti dell’istruttoria espletata. Il contenuto dello stesso, infatti, è idealmente riferito all’ipotesi di una istanza per la costituzione di una garanzia globale spendibile in Italia, accolta in ogni sua parte dall’Ufficio delle dogane che adotta la decisione, e pertanto andrà adattato al caso concreto.
Resta quindi inteso che non dovranno essere stralciate/modificate ma, se del caso, integrate, sia la prima parte della decisione – i c.d. “considerando” – sia la parte dispositiva finale in cui vengono specificati gli obblighi del soggetto titolare dell’autorizzazione, la data di inizio validità e il diritto a ricorrere. Parimenti con riguardo alla parte centrale del dispositivo (importo di riferimento, efficacia territoriale, finalità), dove dovrà procedersi alla compilazione delle informazioni relative agli aspetti sostanziali della garanzia globale autorizzata, sulla base delle evidenze emerse dall’istruttoria condotta da codesti Uffici delle dogane.
Per quanto attiene specificamente al riconoscimento del beneficio della riduzione e/o esonero dal prestare garanzia, l’Agenzia chiarisce che il contenuto del provvedimento si differenzierà a seconda dello scenario sottoposto alla valutazione di codesti Uffici doganali. Infatti, come già sottolineato nella circolare 8/D del 2016, una delle novità introdotte in materia dal codice è la possibilità riconosciuta all’operatore economico di costituire una garanzia spendibile anche in altri paesi della UE (art. 89.2 CDU). In tal caso poiché l’importo di riferimento della garanzia deve coprire dazi e altri oneri per espressa disposizione unionale, l’operatore economico evidenzierà una tal richiesta nell’istanza (quadro F/5) e l’Ufficio doganale provvederà al riconoscimento del beneficio della riduzione e/o esonero con il provvedimento che autorizza la costituzione della garanzia globale, subordinatamente alla verifica delle condizioni previste dall’art. 95 CDU – secondo o terzo punto a seconda se trattasi di debiti doganali potenziali o sorti – sia per i dazi che per gli altri oneri.
Diversamente, nel caso di garanzia globale spendibile solo in Italia, poiché il codice precisa che essa “copre almeno il dazio”, l’intero processo per il riconoscimento del beneficio alla riduzione e/o esonero seguirà due binari distinti. Infatti mentre per gli altri oneri dovrà seguirsi il consueto modus operandi, per i dazi la richiesta di una riduzione e/o esonero sarà specificata dal richiedente nella domanda per la costituzione di una garanzia globale (quadro F/5) e l’Ufficio delle dogane riconoscerà il beneficio nell’ambito del provvedimento di autorizzazione alla garanzia globale, subordinatamente alla verifica delle condizioni fissate dall’art. 95 (2) e/o (3) CDU.
Con riguardo invece alla numerazione da assegnare alla decisione adottata (ossia, all’autorizzazione alla costituzione della garanzia globale), si rappresenta che la Direzione centrale tecnologie per l’innovazione, in vista dell’informatizzazione dei processi decisionali delineati da codice, sta definendo istruzioni applicabili a tutte le tipologie di decisioni.
Nelle more, attesa l’esigenza manifestata da talune strutture territoriali di dover procedere nell’adozione di decisioni in materia di garanzia globale, e considerata altresì la necessita di conferire alle stesse una numerazione uniforme ed esclusiva su tutto il territorio nazionale, che ne consenta l’agevole gestione, il numero di riferimento della decisione in materia di garanzie dovrà essere così strutturato:
IT: codice identificativo Stato membro in cui la decisione è adottata CGU: codice identificativo della decisione
(AAAA): anno di adozione della decisione
(123456): codice identificativo AIDA dell’Ufficio delle dogane che adotta la decisione
N: codice alfa di individuazione della numerazione (1): numerazione (sequenziale) del provvedimento (es: le decisioni afferenti la garanzia globale adottate nel corrente anno dall’Ufficio delle dogane di Roma saranno così identificate: IT CGU 2016 306100 N 1, IT CGU 2016 306100 N 2, e così procedendo).
La Nota è disponibile al seguente link