Convertito in legge, il d.l. 30 dicembre 2009, n. 194, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative”: con la nota prot. RU 28967 del 3.03.2010 e il connesso comunicato stampa Prot. 30874 /RU del 3 marzo 2010, l’Agenzia delle Dogane informa che sul supplemento ordinario n. 39/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 48 del 27 febbraio 2010 è stata pubblicata la legge 26 febbraio 2010, n. 25, di conversione del decreto-legge n. 194/2009, del quale vengono illustrate alcune delle disposizioni di maggiore rilievo per l’attività dell’Agenzia.
L’art. 1, comma 23-quinquies del decreto prevede alcune modifiche ai punti 12, 13 e 16-bis della Tabella A, allegata al Testo Unico Accise (“TUA”, ossia il d.lgs. n. 504 del 26.10.1995), utili ad adeguare il livello nazionale di tassazione proprio di alcuni prodotti, utilizzati come carburanti per motori ed avviati a taluni impieghi particolari, ai livelli minimi di accisa stabiliti dalla Direttiva 96/2003/CE, del 27.10.2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità.
In attuazione della sopracitata norma comunitaria, la quale prevede un incremento del livello minimo di tassazione afferente il gasolio usato come carburante per motori, fino ad € 330,00 per mille litri di prodotto (da € 302,00 per mille litri), la nuova legge dispone la modifica del livello di accisa applicabile al gasolio avviato agli impieghi indicati nei punti 12, 13 e 16-bis della Tabella A allegata al TUA. A partire dal 1° marzo 2010 quindi, il gasolio usato come carburante dagli esercenti l’attività di azionamento di autovetture da noleggio da piazza, dagli enti di assistenza e pronto soccorso, per l’azionamento delle autoambulanze per il trasporto degli ammalati e dei feriti e dalle Forze Armate nazionali, per gli usi consentiti, sarà assoggettato ad un’aliquota d’accisa pari a € 330.00 per mille litri di prodotto.
Per gli altri aspetti, la nota in oggetto conferma quanto già precisato con nota RU 178604, del 31 dicembre u.s., riportata in allegato alla stessa.