AgenziaDogane

Con la nota prot. 109160/R.U. del 29 settembre 2016, l’Agenzia delle Dogane informa che i servizi della Commissione Europea, con la comunicazione TAXUD del 29 settembre 2016 hanno fornito informazioni in merito alla entrata in vigore, dalla data del 1° ottobre 2016, dei nuovi codici da indicare nel campo 44 del DAU relativi alle prove di origine.

In particolare, il cod. N862 cesserà di esser attivo il 30 settembre 2016 e sarà sostituito dal cod. N864 così modificato “dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da un esportatore autorizzato su fattura o su qualsiasi documento commerciale”. Il codice N864 verrà utilizzato entro l’ambito dei regimi preferenziali in cui un certificato di origine non è o non può essere usato (es. ALS UE/Corea del Sud), compresi il sistema SPG e la Convenzione PanEuroMed, e nel caso di cumulo bilaterale con SPG, ex art. 77 del Reg. di esecuzione n. 2447/2015.

Il nuovo cod. U161 verrà invece utilizzato nei casi di dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su fattura o su altro documento commerciale entro l’ambito del sistema SPG ove il valore complessivo dei prodotti originari non ecceda l’importo di Euro 6.000, ex art. 75 del Reg. di esecuzione n. 2447/2015.

Il cod. U167, lievemente modificato, verrà utilizzato nei casi di dichiarazione di origine compilata da un esportatore non registrato UE, rispeditore entro l’ambito del sistema SPG ove il valore complessivo dei prodotti originari, relativi alla partita di merce iniziale da dividere, sia superiore a Euro 6.000.

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