arma

Con il Decreto 14 settembre 2016, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, considerata  l’intervenuta  telematizzazione  delle   dichiarazioni doganali e delle modalita’ operative per il  riscontro  dell’avvenuta esportazione   delle   merci   e,    in    particolare,    l’avvenuta implementazione  del  sistema  E.C.S.  (Export  Control  System)  che consente il tracciamento elettronico ed  il  controllo  automatizzato delle operazioni di esportazione in ambito UE, ridisciplina le modalita’ per assicurare l’effettiva uscita dal territorio dello Stato delle   armi   destinate all’esportazione  definitiva,  comprese le  loro  parti, componenti  essenziali  e munizioni, nonche’ ulteriori ipotesi di  esportazione temporanea.  L’art. 2 del decreto in particolare, prevede ora che, subordinatamente alla presentazione della licenza di Polizia, la dichiarazione doganale per l’esportazione definitiva o temporanea dei materiali in oggetto venga trasmessa,  in  modalità telematica, all’Ufficio doganale preposto alla vigilanza nel luogo in cui l’esportatore è stabilito ovvero dove ha sede il Banco nazionale di prova delle armi da fuoco portatili o dove sono costituiti reparti distaccati del medesimo Banco, ovvero all’Ufficio doganale di  uscita situato nel territorio dello Stato. Le modalità per il compimento delle formalità di esportazione sono descritte in dettaglio all’art. 3.

Il Decreto è disponibile al seguente link