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Con la nota prot. 84724 del 10 ottobre 2016, l’Agenzia delle Dogane fornisce, ad integrazione della circolare n.8/D del 19.04.2016, alcuni chiarimenti relativi alla gestione di taluni regimi speciali disciplinati dal nuovo Codice doganale dell’Unione.

Il primo chiarimento riguarda l’ex regime della trasformazione sotto controllo doganale (non più previsto nel nuovo codice in quanto assorbito in quello di perfezionamento attivo). Infatti, in applicazione dell’art. 254 e dell’allegato 90, Reg. (UE) n.2446/2015 del 28 luglio 2015 (RD), dopo il 1° maggio 2016, le operazioni effettuate nell’ambito di autorizzazioni alla trasformazione sotto controllo doganale, in essere alla medesima data, devono essere gestite come operazioni di perfezionamento attivo, appurando il regime con l’importazione definitiva dei prodotti compensatori (cfr., par. F 7.2, circ. n.8/D del 2016).

Conseguentemente, dal 1° maggio 2016 la riscossione dell’IVA gravante sulle operazioni in questione non è più effettuata – come previsto dalla circolare n.5258/9311 del 22.12.1984 – sulla base del valore delle materie prime dichiarato all’atto del vincolo della merce al regime bensì con la modalità prevista per il perfezionamento attivo, che comporta la sospensione del dazio e dell’IVA all’atto del vincolo della merce al regime e la successiva riscossione dei diritti doganali all’atto dell’importazione definitiva della stessa, ai sensi dell’art.85 CDU. L’assolvimento dell’IVA all’atto dell’importazione può avvenire anche attraverso la presentazione della dichiarazione d’intento per l’utilizzo del plafond.

Per quanto riguarda il dazio la Commissione europea ha chiarito, in relazione alle particolari situazioni disciplinate dal previgente art. 136 del Codice doganale comunitario (CDC), che non è più consentito agli operatori economici che utilizzano tale procedura di usufruire, all’atto dell’importazione dei prodotti trasformati, dell’esenzione o riduzione daziaria ammessa dalle abrogate disposizioni, con conseguente applicazione, dal 1° maggio 2016, dell’aliquota daziaria prevista dalla tariffa doganale senza potersi avvalere del certificato di origine preferenziale presentato all’atto del vincolo della merce.

I Servizi della Commissione hanno manifestato l’intenzione di procedere ad una modifica normativa al fine di reintrodurre nel CDU una disposizione analoga a quella recata dall’art. 136 CDC senza, tuttavia, indicare con esattezza tempi ed ambito di efficacia dell’ipotizzato intervento; nelle more dell’adozione delle nuove disposizioni si segnala l’opportunità di procedere al riesame delle autorizzazioni alla trasformazione sotto controllo doganale che prevedevano l’applicazione dell’art.136 sopra citato, al fine di rilasciare, su istanza di parte ed in base alla normativa vigente, un’autorizzazione di perfezionamento attivo. Tale ultimo regime, infatti, prevedendo la possibilità per gli operatori di scegliere, all’atto dell’importazione dei prodotti trasformati, la modalità di tassazione sulle materie prime o sul prodotto finito (rispettivamente art. 86, par. 3, o art. 85 del CDU), dà agli stessi la possibilità di ricorrere al sistema di tassazione più consono al tipo di operazione che si intende svolgere.

L’Agenzia ricorda altresì che, in base alle disposizioni recate dall’art. 136 CDC, se all’atto del vincolo al regime della trasformazione sotto controllo doganale le merci d’importazione soddisfacevano le condizioni per poter beneficiare di un trattamento tariffario preferenziale e lo stesso trattamento si applicava a prodotti identici a quelli trasformati ed immessi in libera pratica, all’atto dell’importazione del prodotto trasformato i dazi all’importazione cui sono soggetti i prodotti trasformati erano calcolati in base all’aliquota di dazio prevista dal trattamento preferenziale. Nel caso, ad esempio, di vincolo al regime della trasformazione sotto controllo doganale di nocciole provenienti dalla Turchia e scortate dal certificato ATR, all’atto dell’importazione dei prodotti trasformati (nocciole tostate) l’aliquota daziaria ad essi applicabile era pari a zero.

Infine, nell’utilizzo delle autorizzazioni alla trasformazione sotto controllo doganale ancora in essere nel periodo transitorio, si deve tenere conto delle istruzioni diramate dalla Direzione centrale tecnologie per l’innovazione con nota prot. n.53039 del 3.05.2016, riguardanti le modalità di compilazione delle relative dichiarazioni doganali.

In relazione al regime del perfezionamento attivo, i Servizi della Commissione hanno chiarito che, in caso di importazione definitiva dei prodotti ottenuti dalle lavorazioni secondo tale regime, il valore delle merci deve essere determinato sulla base delle regole generali previste dagli artt.70 e 74 del CDU e, in caso di utilizzo nella lavorazione oltre che di merce terze anche di merci unionali, queste ultime devono essere incluse nel valore da dichiarare all’importazione nell’ipotesi in cui l’operatore scelga di utilizzare la modalità di tassazione prevista dall’art. 85 del CDU. Solo nel caso in cui l’operatore opti per il metodo di tassazione previsto dall’art. 86, par. 3, del CDU (calcolo del dazio sulle materie prime utilizzate nella lavorazione) sarà possibile non includere le merci unionali nella determinazione del valore finale.

Per quanto riguarda i prodotti agricoli di cui all’allegato 71-02 RD, viene precisato che, per le operazioni di perfezionamento attivo riguardanti tali prodotti, il preventivo nulla osta del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali deve essere richiesto nelle ipotesi rientranti nei soli punti i, ii, iii dell’art. 167 parag.1, lett. f) – (ex cod. 10, 11, 12 allegato 70 Reg.to CEE n. 2454/93) – e non per il punto iv, come invece indicato nella circolare 8/D del 2016 (par. F 7, pag.95) essendo sufficiente, in tale ultima ipotesi (valore complessivo delle merci da vincolare al regime di perfezionamento attivo per richiedente, per anno civile e per ciascun codice NC ad otto cifre, non superiore a Euro 150.000), il controllo dell’Ufficio doganale che rilascia l’autorizzazione.

Ulteriori chiarimenti riguardano il campo di applicazione del nuovo metodo di calcolo dei dazi all’importazione sui prodotti trasformati in regime di perfezionamento passivo, previsto dall’art. 75 RD. In particolare, è stato precisato che tale norma è applicabile nelle sole ipotesi in cui sul prodotto trasformato sia previsto un dazio specifico, mentre laddove si rendano applicabili i dazi ad valorem è utilizzabile il criterio di carattere generale previsto dall’art. 86, par. 5 del CDU, secondo cui l’importo del dazio sui prodotti trasformati viene calcolato sulla base del costo del perfezionamento effettuato al di fuori del territorio doganale dell’Unione.

Si fa presente, inoltre, che l’art. 259 del CDU non prevede più, come nella precedente normativa (art. 147, par.1, CDC) l’obbligo di rilascio dell’autorizzazione di perfezionamento passivo al soggetto che fa effettuare le lavorazioni all’estero (tranne che nell’unico caso di deroga contemplato dall’art. 147, par. 2, CDC) ma dispone più genericamente in merito a merci unionali che possono essere temporaneamente esportate dal territorio doganale dell’Unione per essere sottoposte ad operazioni di perfezionamento. In tale nuovo contesto, pertanto, il titolare dell’autorizzazione di perfezionamento passivo non deve necessariamente essere colui che organizza le lavorazioni che vengono svolte al di fuori del territorio dell’Unione.

L’art. 259 CDU precisa inoltre che la reimportazione dei prodotti compensatori in esenzione totale o parziale dei dazi può essere effettuata dal titolare dell’autorizzazione o da un’altra persona stabilita nel territorio dell’Unione che abbia avuto il formale consenso da parte del titolare dell’autorizzazione e purché siano rispettate le condizioni previste da quest’ultima.

Considerato che la nuova normativa, al fine di venire incontro alle esigenze commerciali degli operatori, ha introdotto anche in materia di perfezionamento passivo una maggiore flessibilità nella gestione di tali operazioni, si raccomanda agli Uffici delle dogane, nel caso in cui vi siano più soggetti coinvolti nelle varie fasi del regime, di acquisire, nella fase istruttoria finalizzata al rilascio dell’autorizzazione, gli accordi commerciali ed i contratti che regolamentano tali attività e di indicare nell’autorizzazione tutti i soggetti che partecipano alle operazioni medesime.

Infine, come già precisato nella circ. n. 8/D, par. 6), il trattamento favorevole previsto dai previgenti artt. da 291 a 300 del Reg. (CE) n. 2454/93 per le merci immesse in libera pratica con “destinazione particolare” è ora inquadrato dal CDU tra i regimi speciali (“uso finale”, art. 210, lett. c), con conseguente applicazione delle disposizioni generali del titolo VII, capo I, oltre che di talune norme specifiche esaminate più in dettaglio nella nota in comment, alla quale si rimanda.

Infine, ulteriori chiarimenti procedurali sui regimi speciali sono forniti, in particolare in materia di autorizzazioni su dichiarazione e circolazione delle merci, per I quali pure si rimanda al testo della nota.

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