con la nota prot. 118196/R.U del 28 ottobre 2016, l’Agenzia delle Dogane fornisce chiarimenti ad integrazione della Circolare 21/D del 23.12.2015 per illustrare alcuni aspetti applicativi del D.Lgs. n. 156 del 24.09.2015, recante misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario. Il primo chiarimento riguarda
l’attività di assistenza tecnica innanzi alle Commissioni Tributarie (art. 12), che può essere resa dagli spedizionieri doganali iscritti nell’apposito albo. A tal proposito, l’Agenzia precisa che la stessa è limitata alle controversie relative ai tributi doganali nell’accezione di cui all’art. 34 del TULD. Ogni altro tipo di tributi è pertanto escluso dal campo di applicazione dell’articolo in questione. Conseguentemente, qualora in una controversia avente ad oggetto tributi diversi da quelli di cui all’art. 34 del TULD, il contribuente dovesse essere assistito da uno spedizioniere doganale, dovrà essere eccepito, in giudizio, il difetto di “jus postulandi” di quest’ultimo.
Un ulteriore chiarimento riguarda l’art. 47, comma 8 bis, del D.Lgs. n. 546/1992 – “Sospensione dell’atto impugnato”. Tale articolo stabilisce che “durante il periodo di sospensione cautelare si applicano gli interessi al tasso previsto per la sospensione amministrativa”, ovvero quelli previsti dall’art. 39, comma 2, del D.P.R. 29.09.1973 n. 602, così come determinati nella misura di cui all’art. 4 del D.M. 21.05.2009, pari attualmente al 4,5% su base annua. L’Avvocatura Generale dello Stato, consultata dall’Agenzia delle Dogane, ha chiarito che, con l’introduzione del comma 8 bis, il legislatore ha voluto precisare, in via generale ed uniforme, senza alcun riferimento alle singole leggi di imposta, che il tasso di interesse da applicarsi in caso di sospensione cautelare giudiziale, seguita da sentenza di rigetto del ricorso, è quello previsto per la sospensione amministrativa di cui al citato D.M. 21 maggio 2009 e cioè del 4,50% su base annua. Viene tuttavia evidenziato che, qualora l’oggetto del contenzioso sia costituito da risorse proprie tradizionali, il riferimento al generico tasso di interesse previsto nel citato D.M. 21 maggio 2009 è incompatibile con quanto previsto nell’art. 112, paragrafo 2, del Reg. UE n.952/2013 che, relativamente ai dazi doganali, specifica il tasso di interesse di credito da applicarsi nell’ipotesi in cui vengano accordate al debitore facilitazioni di pagamento diverse dalla dilazione.
La sospensione cautelare giudiziale dell’esecuzione dell’atto o della sentenza può configurarsi come una facilitazione di pagamento accordata al contribuente e, quindi, qualora il giudizio afferisca a tributi costituiti da risorse proprie tradizionali, la relativa disciplina non può che essere quella di matrice unionale.
Pertanto, per quanto concerne il contenzioso avente ad oggetto risorse proprie tradizionali, il tasso di interesse di credito nelle ipotesi di sospensione cautelare giudiziale resta quello previsto dall’art.112, paragrafo 2, del Codice Doganale dell’Unione. Per tutti gli altri tributi la cui amministrazione è affidata all’Agenzia troverà, invece, applicazione il tasso di interesse di cui al D.M. 21.5.2009 (4,50% su base annua), in conformità alle indicazioni fornite dall’Avvocatura Generale dello Stato.
Ulteriori precisazioni riguardano anche gli istituti del reclamo e della mediazione (Art. 17 bis, comma 1, D.Lgs. n. 546/1992). A tale proposito, l’Agenzia ribadisce che sono esclusi dalla mediazione, ma non dal reclamo, gli atti aventi ad oggetto tributi costituiti da risorse proprie tradizionali, mentre può essere oggetto di reclamo e di mediazione l’IVA riscossa all’importazione posto che, relativamente a tale tributo “…laddove il legislatore ha voluto escluderla (es. nel caso della transazione fiscale ex art.182 ter del R.D. 267/1942) tale esclusione è stata affermata e ribadita”.
Inoltre, il nuovo comma 7 dell’art. 17 bis prevede che, nel caso di mediazione, le sanzioni amministrative si applicano nella misura del 35% del minimo previsto dalla legge. In proposito si chiarisce che tale percentuale del 35% del minimo si applica, sia nell’ipotesi in cui oggetto del ricorso/reclamo è un atto di recupero del tributo e della relativa sanzione, sia nell’ipotesi in cui oggetto del ricorso/reclamo è un atto con il quale viene esclusivamente irrogata la sanzione.
Per quanto riguarda invece l’applicazione del reclamo e/o della mediazione in presenza di coobbligati, si precisa che la disposizione di cui all’art. 1306 c.c. attiene alla opponibilità al creditore, da parte di un coobbligato in solido, della sentenza definitiva pronunciata nei confronti di altro coobbligato solidale e, quindi, “..come tale non è equiparabile al provvedimento che definisce il procedimento di reclamo/mediazione”.
In ordine all’interpretazione dell’art. 69, comma 1, che ha stabilito il principio generale dell’immediata esecutività di tutte le sentenze di condanna dell’Ente impositore al pagamento di somme in favore del contribuente, si precisa che il rimborso di tali somme, indipendentemente dal relativo importo o lo svincolo dalla garanzia, può avvenire soltanto a seguito del passaggio in giudicato della sentenza favorevole al contribuente. Gli Uffici delle Dogane, in tali ipotesi, dovranno costituirsi nei giudizi di ottemperanza eventualmente promossi dai contribuenti eccependo che la condanna al rimborso non può essere eseguita nella pendenza della lite e che l’eventuale ordine di provvedere al rimborso ciononostante emesso, sia subordinato alla prestazione di idonea garanzia indipendentemente dall’ammontare del rimborso stesso.
Infine, l’Avvocatura Generale dello Stato ha condiviso le indicazioni fornite dall’Agenzia nella Circolare n. 21/D, secondo le quali le disposizioni di cui all’art. 17 bis (reclamo e mediazione) debbano trovare applicazione soltanto rispetto ai ricorsi notificati a partire dal 1° gennaio 2016.
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