AgenziaDogane

Con la determinazione direttoriale Prot n. 188/RU del 13 gennaio 2017, l’Agenzia delle Dogane fornisce chiarimenti relativi all’articolo 39 del Regolamento (UE) n. 952/2013 (Codice doganale dell’Unione) e agli artt. da 24 a 28 del Regolamento di esecuzione n. 2447/2015 (RE), relativi ai criteri e condizioni per l’acquisizione dello status di AEO, ed in particolare riguardo il criterio di cui alla lettera d) dell’art. 39, in particolare quello del possesso di una “qualifica professionale” relativa all’attività svolta. 
Il Regolamento di esecuzione, a tale proposito stabilisce che tale qualifica si rititiene posseduta se è avvenuto il conseguimento, con profitto, di una formazione riguardante la legislazione doganale coerente e pertinente in rapporto al suo coinvolgimento in attività connesse al settore doganale, fornita da:

.        l’Autorità doganale di uno Stato membro;

.        un Istituto di insegnamento riconosciuto per fornire tale qualifica dalle Autorità 
doganali o da un organismo di uno Stato membro responsabile per la formazione 
professionale;

.        un’Associazione professionale o commerciale riconosciuta dalle Autorità 
doganali di uno Stato membro o riconosciuta nell’Unione per fornire tale qualificazione.

La determinazione in oggetto specifica le modalità di realizzazione delle attività formative che consentono di attestare il
completamento, con profitto, della formazione riguardante la legislazione doganale. In particolare, viene chiarito che:

–        il Corso di formazione in materia doganale in oggetto deve consentire ai partecipanti di acquisire le conoscenze specialistiche del diritto e della pratica doganale attraverso lo svolgimento di uno o più moduli formativi teorico/pratici;

–        il framework di erogazione deve offrire un set completo di strumenti al fine di consentire al richiedente AEO o al responsabile delle questioni doganali di orientarsi nella comprensione delle disposizioni e delle procedure che incidono sull’operatività doganale;

–        il corso può essere svolto mediante lezioni frontali, in modalità e-learning o blended e può articolarsi in moduli interattivi di studio/lavoro individuale o in gruppi che consentano, anche dalla propria postazione di lavoro, di applicare le nozioni apprese a fattispecie concrete ( project group);

–        la durata complessiva del corso, comprensiva della fase di accertamento delle competenze, non può essere inferiore a 200 ore.

La determinazione indica inoltre i moduli didattici e le materie oggetto di formazione, nonché le modalità di certificazione delle competenze dei partecipanti. Per i dettagli si rinvia alla determinazione in oggetto.

La Determinazione è disponibile al seguente  link