Al fine di facilitare i flussi di scambi, l’articolo 136 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio esclude l’applicazione di determinate disposizioni alle merci che sono temporaneamente uscite dal territorio doganale dell’Unione circolando tra due porti o aeroporti dell’Unione senza scalo fuori dal territorio doganale dell’Unione. Le disposizioni in questione disciplinano l’obbligo di presentare la dichiarazione sommaria di entrata, l’obbligo di notificare l’arrivo di una nave marittima o di un aeromobile, le norme che disciplinano l’obbligo di trasportare le merci in determinati luoghi e di presentarle alle dogane nel luogo in cui sono scaricate o trasbordate ela custodia temporanea. Quale conseguenza di tale esclusione, non vi è alcuna base giuridica per richiedere che le merci che vengono scaricate o trasbordate siano presentate nel luogo in cui esse sono reintrodotte nel territorio doganale dell’Unione dopo esserne uscite temporaneamente. In mancanza di tale presentazione può risultare più difficile per le autorità doganali assicurare la vigilanza di tali merci, e vi è il rischio che i dazi all’importazione e gli altri oneri non siano correttamente riscossi e che le misure di carattere non fiscale, come i controlli veterinari e fitosanitari, non siano correttamente applicate. Si è reputato quindi necessario modificare l’articolo 136 del regolamento (UE) n. 952/2013 per tenere conto delle situazioni specifiche delle merci unionali e di quelle non unionali. Per assicurare una vigilanza doganale efficace delle merci non unionali, continueranno ad applicarsi alle merci non unionali le disposizioni che disciplinano l’obbligo di trasportare le merci in determinati luoghi, di presentarle alle autorità doganali al momento dello scarico o del trasbordo, e di attendere l’autorizzazione prima di scaricare o trasbordare le merci nonché le disposizioni che disciplinano la custodia temporanea. Per ulteriori dettagli si rinvia al Regolamento in oggetto.
Il Regolamento è disponibile al seguente link