AgenziaDogane

Con nota prot. n. 15827/R.U. del 09/02/2015 l’Agenzia delle Dogane aveva fornito istruzioni in merito alle modalità di adeguamento delle tasse e dei diritti marittimi previsti dal Decreto interministeriale in oggetto, specificando che l’adeguamento deve essere calcolato in ragione del 75% del tasso di inflazione FOI accertato dall’ISTAT per l’anno precedente di ciascun anno. Con la nuova nota prot. n. 7510/R.U. del 25/01/2017, l’Agenzia delle Dogane precisa che, tenuto conto che il tasso accertato dall’Istituto di statistica per il 2016 è stato dello – 0,1%, l’adeguamento da effettuare in ragione del 75% è pari a – 0,075% con decorrenza dal 1° febbraio 2017.

Tale criterio di calcolo si applica a tutte le realtà portuali del territorio nazionale, fatta eccezione per il Porto franco di Trieste ove, in forza del successivo comma 5 della stessa disposizione citata, si applicano, per la tassa erariale e portuale, i criteri di adeguamento come sopra descritti, prendendo tuttavia a base il 100% del tasso ufficiale di inflazione. Pertanto, presso i punti franchi di detto porto, l’adeguamento delle aliquote sarà dello – 0,1%.

Ai fini della corretta liquidazione dei suddetti tributi sono riportate in allegato alla nota due tabelle riepilogative delle aliquote aggiornate che resteranno in vigore sino al 31 gennaio 2018 (Tabella A, per tutti i Porti nazionali – Tabella B, per i soli punti franchi del Porto di Trieste). Per la riscossione della tassa di ancoraggio continuerà, invece, a farsi riferimento agli ordini di introito rilasciati dalle Capitanerie di porto territorialmente competenti (art. 1 DPR n. 1340/1966).

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