AgenziaDogane

Con la nota prot. 27517 RU del 6 marzo 2017, l’Agenzia delle Dogane fornisce alcuni chiarimenti ad integrazione delle istruzioni diramate con nota prot. n 45898 del 19 aprile 2016, relativi ai requisiti necessari per l’utilizzo dei luoghi diversi dalla dogana per la presentazione delle merci. La nota in questione sostituisce integralmente la nota sopracitata. Le parti modificate, nella nuova nota, sono evidenziate in grigio. In particolare, viene precisato che i luoghi compresi in autorizzazioni ex art. 76, par. 1, lett. c), del previgente Reg. (CE) n. 2913/92 (CDC), svolgono la funzione: di luoghi approvati per le merci in arrivo ai sensi dell’art. 139 CDU;
di luoghi diversi dalla dogana per le operazioni di export in ragione della definizione di “presentazione delle merci in dogana” recata dall’art. 5 (33) CDU (così come indicato al punto 3.3.1 delle linee guida unionali sulle semplificazioni). Per la presentazione della dichiarazione di transito da parte dello speditore autorizzato invece, sono validi i soli luoghi già autorizzati per tale regime. Tali luoghi sono considerati come luoghi approvati validi per la presentazione della dichiarazione di esportazione. Per l’inserimento di nuovi luoghi approvati, i titolari di autorizzazioni (alla domiciliazione o alla semplificata transito) o i soggetti che, non essendo titolari di autorizzazioni della specie, intendano operare presso “luogo approvato” all’import e/o all’export, producono istanza all’Ufficio delle dogane territorialmente competente in relazione al luogo dove è tenuta la contabilità principale doganale del richiedente e, nel caso in cui l’istanza sia presentata da un CAD, anche alla competente Direzione interregionale/regionale/interprovinciale che avviano la relativa istruttoria.
L’istanza presentata da soggetti diversi da titolari di autorizzazioni (alla domiciliazione o alla semplificata transito)” va corredata da elementi che giustifichino l’utilizzo del luogo in ragione del volume delle operazioni da effettuare e ne escludano l’occasionalità. Gli uffici devono concludere il procedimento per il rilascio dell’approvazione dei luoghi entro 60 giorni dalla data di presentazione dell’istanza. Per ulteriori dettagli si rinvia alla nota in commento.

La Nota è disponibile al seguente link