Estrazione di beni introdotti in deposito IVA ai sensi dell’articolo 50-bis, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 (immissione in libera pratica in sospensisone del pagamento dell’IVA), nuove norme da aprile 2017: con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23 febbraio 2017 viene rivista in parte la normative in material di depositi IVA, in particolare per quanto concerne l’estrazione dei beni introdotti in tali depositi. Nel caso di specie, si conferma l’applicabilita del meccanismo del “reverse charge” dal 1° aprile 2017 per i beni immessi in libera pratica con contestuale introduzione nel deposito IVA. La novità principale riguarda il fatto che per l’estrazione dei beni sarà necessario prestare un’apposita garanzia per l’importo corrispondente all’imposta dovuta, secondo le modalità e nei casi dettati dal decreto e sempre che non ricorra una delle cause di esclusione individuate sempre dal decreto in oggetto. Il decreto in oggetto fissa i requisiti di garanzia necessari per l’applicabilità dell’IVA in capo ai soggetti che procedono con l’estrazione dei beni dal deposito IVA. Qualora uno o più di tali requisiti non siano soddisfatti, l’Iva è dovuta previa prestazione della garanzia. L’attuazione della disciplina richiede tuttavia due ulteriori provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate che verranno adottati a breve, uno concernente le modalità ed i termini per la trasmissione, anche in viatelematica, della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesta la sussistenza dei requisiti di affidabilita’ previsti dall’art. 2, comma 1 del decreto, ed uno con cui viene approvato il modello di dichiarazione sostitutiva in questione.
Il Decreto del MEF è disponibile al seguente link