Con la risoluzione 55/E del 3 maggio 2017, l’Agenzia delle Entrate fornisce alcuni chiarimenti aggiuntivi relativi al deposito IVA. In particolare, viene precisato che l’estrazione dei beni da un deposito Iva per l’utilizzo e la commercializzazione in Italia di beni nazionali non ammette per il gestore né la compensazione orizzontale né quella verticale dell’imposta, in quanto è richiesto in ogni caso il pagamento diretto. Viceversa, la commercializzazione di beni introdotti a seguito di acquisti intracomunitari o immessi in libera pratica da Paese terzo è soggetta ad autofattura. Per ulteriori dettagli si rinvia alla Risoluzione in commento.
La Risoluzione è disponibile al seguente link