Decisione (UE) 2017/1003 della Commissione del 13 giugno 2017 sull’importazione in franchigia doganale di merci destinate ad essere distribuite o messe a disposizione gratuitamente delle persone colpite dai terremoti che si sono verificati in Italia in agosto e in ottobre 2016 [notificata con il numero C(2017) 3865]: in data 14 marzo 2017 l’Italia ha presentato alla Commissione europea una richiesta per l’importazione in franchigia doganale di merci destinate ad essere messe a disposizione gratuitamente delle persone colpite dai terremoti che si sono verificati in Italia in agosto e in ottobre 2016. Il Regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio, del 16 novembre 2009, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali, prevede infatti (art. 74) la possibilità per gli Stati mebri dell’UE di ammettere in franchigia dai dazi all’importazione le merci importate da enti statali o da altri enti a carattere caritativo o filantropico autorizzati dalle autorità competenti per essere distribuite gratuitamente alle vittime di catastrofi che colpiscono il territorio di uno o più Stati membri oppure per essere messe gratuitamente a disposizione delle vittime di dette catastrofi pur restando proprietà degli enti considerati. La concessione della franchigia (art. 76) è subordinata a una decisione della Commissione, che delibera su domanda dello Stato membro o degli Stati membri interessati con procedura d’urgenza comportante la consultazione degli altri Stati membri.
Il parere della Commissione europea, in riferimento ai terremoti verificatisi in Italia il 24 agosto e il 26 e il 30 ottobre 2016, è che costituiscono una catastrofe ai sensi del capo XVII, sezione C, del regolamento (CE) n. 1186/2009. Di conseguenza la Repubblica Italiana è stata autorizzata all’importazione in franchigia delle merci suddette.
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