La nota prot. 71066/RU/2017 del 15 giugno 2017 dell’Agenzia delle Dogane fornisce alcune precisazioni riguardo l’art. 5-bis del D.L. n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 225/2016, con il quale è stata introdotta la facoltà di comporre alcune controversie in materia di accise e di IVA afferente facendo ricorso all’espletamento di una procedura transattiva in grado di portare ad una possibile definizione delle liti fiscali pendenti alla data di entrata in vigore della predetta legge di conversione.
L’Agenzia specifica innanzitutto che la norma si applica al contenzioso ingeneratosi per fatti posti in essere antecedentemente al 1° aprile 2010, principalmente con riferimento ai giudizi tributari derivanti dall’applicazione dell’art. 4, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nella formulazione in vigore fino alla predetta data, che disponeva, ai fini dell’abbuono dell’accisa in caso di perdita o distruzione dei prodotti in regime sospensivo, l’equiparazione al caso fortuito ed alla forza maggiore dei fatti dolosi o colposi compiuti da terzi purché gli eventi verificatisi non fossero riconducibili a fatti imputabili al soggetto passivo a titolo di dolo o colpa grave. In sostanza, veniva ammesso l’abbuono dell’imposta in favore del soggetto passivo nell’ipotesi in cui il procedimento penale instauratosi si fosse concluso con decreto di archiviazione o sentenza irrevocabile da cui non risultasse il coinvolgimento del medesimo. Restava fermo il recupero dell’imposta nei confronti degli effettivi autori del reato.
Invero, la controversa applicazione della norma ha comportato l’insorgere di contenzioso, ancora non definitosi, che potrebbe trovare ora soluzione nella composizione transattiva.
Peraltro, a decorrere dal 1° aprile 2010 il recepimento della direttiva 2008/118/CE ha determinato la modifica dell’art. 4 del Testo Unico delle Accise e il conseguente venir meno del riconoscimento dell’abbuono di accisa per fatti dolosi o colposi compiuti da terzi, precludendo in radice l’instaurarsi di nuovi contenziosi.
La seconda condizione individuata dal legislatore perché si possa accedere alla transazione è che il soggetto obbligato eserciti la facoltà di offrire in pagamento una somma pari almeno al 20% dell’importo dovuto a titolo di accisa e IVA afferente. La misura del 20% costituisce il limite minimo, prescritto dalla legge, pertanto il soggetto obbligato può proporre in pagamento una percentuale del tributo dovuto pari o superiore al predetto limite, ferma restando la non debenza di interessi, indennità di mora e sanzioni.
Il soggetto obbligato ha inoltre la possibilità di procedere al pagamento di quanto definito per effetto dell’atto transattivo attraverso due modalità tra loro alternative:
in un’unica soluzione, entro 60 giorni dalla stipula della transazione;
in rate annuali, di pari ammontare, di numero non superiore a 7, con la corresponsione degli interessi nella misura stabilita dall’art. 1284 c.c. maggiorata di 2 punti.
Qualora i fatti che hanno ingenerato il contenzioso tributario ammissibile a transazione abbiano determinato l’instaurazione di un procedimento penale, lo stesso deve essersi concluso, “senza che sia stata pronunciata una sentenza di condanna passata in giudicato in cui sia riconosciuto dolo o colpa grave dello stesso soggetto obbligato”. Per quanto riguarda le fasi prodromiche alla transazione, la nota precisa che l’Agenzia non è vincolata per legge ad accettare ogni e qualsiasi proposta proveniente dalla controparte, dovendo e potendo liberamente determinarsi a concludere il contratto transattivo. Non si è infatti in presenza di un “condono”, ma, sempre sulla base della formulazione letterale della norma, ad una “transazione”, caratterizzata da reciproche concessioni […] ». Per ulteriori dettagli si rimanda al testo della nota
La Nota è disponibile al seguente link