Con la nota Prot. 109580/RU del 29 settembre 2017, l’Agenzia delle Dogane, nel richiamare la nota prot. 104198/RU del 14/09/2017, con la quale annunciava la disponibilità sull’EU Trader Portal (TP) dal 2 ottobre p.v. dei servizi relativi al sistema “Customs Decisions”, invitando gli operatori interessati alla presentazione delle domande di decisione ad avviare le attività propedeutiche per l’accesso al TP in attesa delle istruzioni prodotte dai Servizi della Commissione, fornisce una serie di istruzioni operative per l’utilizzazione del nuovo sistema.
La nota ricorda che il Codice Doganale dell’Unione (CDU) ha stabilito regole generali per il processo autorizzativo e per la gestione delle decisioni relative all’applicazione della normativa doganale. Le decisioni doganali sono autorizzazioni concesse dall’autorità doganale competente sulla base delle richieste presentate dall’operatore economico. Il CDU, supportato dai relativi atti delegati (RD) ed esecutivi (RE), stabilisce il principio che “tutti gli scambi di informazioni, …, richieste o decisioni, tra autorità doganali nonché tra operatori economici ed autorità doganali, e l’archiviazione di tali informazioni richiesti dalla normativa doganale sono effettuati mediante procedimenti informatici”.
A tale riguardo i servizi della Commissione hanno sviluppato il “Customs Decisions System” (CDS), da utilizzare, a partire dal 2 ottobre p.v., per la presentazione delle domande da parte dell’operatore economico e per il rilascio e la gestione delle relative decisioni.
Il sistema CDS è costituito dalle seguenti componenti:
- “EU Trader Portal” (TP), raggiungibile all’indirizzo https://customs.ec.europa.eu/tpui- cdms-web/, attraverso cui l’operatore economico presenta le domande di decisione e segue il ciclo di vita della domanda e della connessa decisione (rilascio, diniego, richieste di integrazioni….) ;
- “Customs Decisions Management System (CDMS)”, accessibile unicamente dal personale doganale, attraverso cui gli uffici competenti dell’Agenzia centrali e territoriali gestiscono le domande e il ciclo di vita delle decisioni. Le decisioni oggi gestite dal CDS sono riportate in un allegato alla nota in commento (Allegato 1).
A partire dal 2 ottobre 2017, le domande di decisione di cui all’allegato 1 sono presentate dagli operatori economici esclusivamente in forma elettronica tramite il TP. Gli operatori economici interessati e gli uffici competenti devono monitorare rispettivamente TP e CDMS in quanto la normativa che regola il processo delle decisioni prevede precisi vincoli temporali il cui mancato rispetto può comportare conseguenze sfavorevoli sia per gli operatori economici sia per gli uffici competenti.
L’Agenzia ricorda altresì che ai fini dell’accesso al che l’operatore economico deve essere in possesso di un codice EORI valido, delle credenziali per l’accesso ai servizi digitali disponibili sul Portale Nazionale (PUD – Portale Unico Dogane) e delle autorizzazioni EU ai servizi elencati nella nota, per i quali si rimanda alla nota stessa ed ai relative allegati.
La Nota è disponibile al seguente link