Con la nota prot. 123914 /RU del 31 ottobre 2017, l’Agenzia delle Dogane informa che a seguito delle innovazioni normative introdotte con il D.L. n.200 del 22.12.2008 (convertito con modificazioni dalla legge n. 9 del 18.02.2009 – e con successivo D.Lgs del 1.12.2009, n. 179), sono state abrogate le disposizioni inerenti l’assegnazione delle somme accertate a titolo di marchi esportazione all’ICE (oggi ITA), ma non anche quelle relative alla istituzione dei marchi per l’esportazione di alcuni prodotti ortofrutticoli (attualmente accertate col codice tributo 904) e per l’esportazione di riso (attualmente accertate col codice tributo 905). Per quanto riguarda questi ultimi 2 tributi, la cui comptetenza relative alla loro riscossione, che ancora permane in capo all’Agenzia, sono stati istituiti i seguenti nuovi codici tribute, da utilizzare a far data dal ricevimento della presente nota:
• il codice 161, che tiene luogo del codice 904, per le somme accertate a titolo di marchio per l’esportazione di alcuni prodotti ortofrutticoli;
• il codice 162, che tiene luogo del codice 905, per le somme accertate a titolo di marchio per l’esportazione del riso.