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Con Comunicazione del 5 dicembre 2017, l’Agenzia delle Dogane fornisce chiarimenti alle disposizioni del Codice Doganale dell’Unione (CDU) – art. 39, lettera d) – e relativo Regolamento di esecuzione (RE) – art. 27, par. 1, lett, b) – a proposito dei criteri e delle condizioni per il conseguimento di uno dei requisiti che connotano lo status di Operatore Economico Autorizzato nel settore doganale, ossia quello del possesso di “qualifiche professionali direttamente connesse all’attività svolta “ da comprovare mediante “il completamento con profitto [di] una formazione riguardante la legislazione doganale, coerente e pertinente in rapporto al suo coinvolgimento in attività connesse al settore doganale” erogata, oltre che dall’autorità doganale di uno Stato membro, anche da:

  • istituti di insegnamento riconosciuti per fornire tale qualifica dalle autorità doganali o da organismi di uno Stato membro responsabili per la formazione professionale;
  • associazioni professionali o commerciali riconosciute dalle autorità doganali di uno Stato membro o riconosciute nell’Unione per fornire tale qualificazione.

Con Determinazione direttoriale n. 188/RU del 13 gennaio 2017 erano stati definiti, per queste categorie di soggetti legittimati, i criteri essenziali per l’organizzazione e lo svolgimento delle attività formative idonee a soddisfare il requisito inerente la “qualifica professionale”. 
In linea con l’orientamento unionale, l’Agenzia informa che  procederà alla pubblicazione dei corsi di formazione erogati dalla platea dei soggetti qualificati dalla normativa UE e regolati dalla sopra citata Determinazione. A tal fine, gli Enti ed Organismi integranti i predetti requisiti -training providers- (es: Università, Istituti d’insegnamento riconosciuti, Ordini ed Associazioni professionali o commerciali) che intendano offrire un’ attività formativa nel campo doganale, in conformità con gli standard stabiliti dall’Unione europea per il settore privato (Competence Framework Standard) e con i criteri e le modalità di erogazione stabiliti dalla Determinazione direttoriale 188/RU del 13 gennaio 2017, devono far pervenire, prima dell’inizio del corso di formazione, apposita comunicazione all’Ufficio AEO, altre semplificazioni e rapporto con l’utenza dell’Agenzia (dogane.legislazionedogane.semplificazioni@agenziadogane.it), recante le seguenti informazioni:

–  la denominazione e le caratteristiche del soggetto erogatore;

– il titolo del corso ed il relativo contenuto formativo;

–  la durata e le modalità di erogazione della formazione;

–  la tipologia di discenti ammessi;

–  la tipologia di prova finale.

Una volta ricevute le suddette informazioni, l’Ufficio centrale provvederà ad inviare comunicazione dell’avvenuto inserimento del corso nel predetto elenco, riscontrata la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa.
I corsi erogati nel corso dell’anno 2016, nel rispetto dei parametri previsti dalla citata Determinazione, saranno inseriti nell’elenco delle attività di formazione previa specifica comunicazione al predetto Ufficio centrale, completa delle informazioni sopra riportate. 
La lista dei corsi è disponibile sul sito dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli al seguente link : Operatore economico – AEO – ATTIVITA’ FORMATIVA PER IL CONSEGUIMENTO DELLA “QUALIFICA PROFESSIONALE” 
Gli eventuali aggiornamenti in materia, forniti dai competenti servizi unionali, saranno resi noti dall’Agenzia non appena disponibili. 
Fra i corsi approvati, forniti dai “training providers”, che concorrono al soddisfacimento della condizione relativa alla qualifica professionale di cui all’art. 27, par 1, lett b) del RE figura anche il tirocinio teorico/pratico ex art. 6 DPR 7 agosto 2012 n. 137 per l’accesso alla professione di spedizioniere doganale.

La Comunicazione è disponibile al seguente  link