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Con nota Prot. 135124/RU  del 23 novembre 2017, l’Agenzia delle Dogane informa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale – n. 266 del 14.11.2017, del D.M. 31 ottobre 2017,attuativo dell’articolo 3, comma 4, del Decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504, il quale demanda ad un decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze la fissazione dei termini e delle modalità di pagamento dell’accisa anche relativamente ad eventuali acconti.

Il medesimo comma 4 stabilisce, tra l’altro, che, fino all’adozione del decreto restano fermi i termini e le modalità di pagamento contenuti nelle disposizioni previste per i singoli prodotti e che, per le immissioni in consumo avvenute dal 1° al 15 del mese di dicembre, il pagamento dell’accisa deve essere effettuato entro il giorno 27 dello stesso mese ed in tal caso non è ammesso il versamento unitario ai sensi dell’art.17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241.

Al fine di determinare le modalità e i termini di pagamento dell’accisa sull’alcole etilico, sulle bevande alcoliche e su alcuni prodotti energetici, relativamente alle immissioni in consumo avvenute nel periodo dal 1° al 15 dicembre 2017, l’articolo 1 del predetto Decreto statuisce che:

“I pagamenti dell’accisa sull’alcole etilico, sulle bevande alcoliche e sui prodotti energetici diversi dal gas naturale, dal carbone, dalla lignite e dal coke, relativi alle immissioni in consumo effettuate nel periodo dal 1° al 15 del mese di dicembre 2017, sono effettuati, nel medesimo anno, entro:

  1. a) il 18 dicembre, se eseguiti con l’utilizzo del modello unificato F/24 di cui all’art.17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241, con esclusione della compensazione di eventuali crediti;
  2. b) il 27 dicembre, se eseguiti direttamente in tesoreria o tramite conto corrente postale.”

Ai sensi del comma 6 dell’art.28 della legge 23.12.2000, n.388, è possibile utilizzare il modello F/24 per effettuare i pagamenti in scadenza al 27 dicembre 2017 dell’accisa sul gas naturale, dell’accisa sul carbone, lignite e coke, dell’imposta di consumo sugli oli lubrificanti e bitumi di petrolio, della tassa sulle emissioni di anidride solforosa e di ossidi di azoto.

Restano fermi i termini e le modalità di pagamento fissati per l’accisa sull’energia elettrica.

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