Con la circolare N. 28 /E del 15 dicembre 2017, l’Agenzia delle Entrate fornisce alcuni chiarimenti in merito all’assolvimento, da parte dei soggetti riconducibili nell’ambito soggettivo di applicazione della scissione dei pagamenti di cui all’art. 17-ter del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, dell’obbligo di versamento dell’acconto dell’imposta sul valore aggiunto di cui all’art. 6, comma 2, della L. 29 dicembre 1990, n. 405. Dopo aver premesso che l’obbligo di versamento di un acconto IVA è disciplinato dall’art. 6 della L. 29 dicembre 1990, n. 405, l’Agenzia specifica che tale autonomo versamento, da effettuarsi entro il 27 di dicembre di ciascun anno, si configura quale anticipo del versamento d’imposta dovuto:
– per i contribuenti “mensili”, in relazione all’ultima liquidazione periodica dell’anno,
– per i contribuenti “trimestrali”, in relazione al quarto trimestre dell’anno ovvero alla presentazione della dichiarazione annuale (trimestrali c.d. “per opzione”).
I contribuenti devono versare l’acconto secondo un importo non inferiore a quello determinato in applicazione di uno dei seguenti metodi:
1) “storico”: acconto in misura pari all’88 per cento del versamento effettuato o che si sarebbe dovuto effettuare: a) per il mese di dicembre dell’anno precedente maggiorato dell’eventuale conguaglio che risulta dalla dichiarazione annuale, da parte dei contribuenti che liquidano l’imposta mensilmente (“contribuenti mensili”); b) per il quarto trimestre dell’anno precedente, da parte dei contribuenti di cui agli artt. 73, comma 1, lettera e), e 74, comma 4, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, che liquidano l’imposta con cadenza trimestrale (cd. “trimestrali”); c) con la dichiarazione annuale dell’anno precedente, da parte dei contribuenti di cui al D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542, che liquidano l’imposta con cadenza trimestrale (cd. “trimestrali per opzione”);
2) “previsionale”: l’acconto è determinato in misura pari all’88 per cento dell’importo: a) che i contribuenti “mensili” presumono di dover versare per il mese di dicembre dell’anno in corso; b) che i contribuenti “trimestrali” presumono di dover versare per il quarto trimestre dell’anno in corso; c) che i contribuenti “trimestrali per opzione” presumono di dover versare in sede di dichiarazione relativa all’anno in corso;
3) “effettivo”: i contribuenti possono calcolare l’acconto versando un importo determinato tenendo conto dell’imposta relativa alle operazioni annotate o che avrebbero dovuto essere annotate nei registri di cui agli artt. 23 e 24 del D.P.R. n. 633 del 1972, per il periodo dal 1° al 20 dicembre (per i contribuenti che liquidano con cadenza mensile), ovvero per il periodo dal 1° ottobre al 20 dicembre (per i contribuenti che liquidano con cadenza trimestrale), nonché dell’imposta relativa alle operazioni effettuate nel periodo dal 1° novembre al 20 dicembre, ma non ancora annotate non essendo ancora decorsi i termini di emissione della fattura o di registrazione, al netto dell’imposta detraibile relativa agli acquisti ed alle importazioni annotate nel registro di cui all’art. 25 del citato D.P.R. dal 1° al 20 dicembre, per i contribuenti mensili, ovvero dal 1° ottobre al 20 dicembre, per i contribuenti trimestrali [vedasi la risoluzione del 23 dicembre 2004, n. 157/E].
Con particolare riguardo al versamento dell’acconto IVA da effettuare nell’anno 2017, l’art. 2, comma 4, del DM 27 giugno 2017 stabilisce, con una disposizione di prima applicazione della scissione dei pagamenti e in riferimento al solo metodo storico di determinazione dell’acconto, che per l’anno 2017 i soggetti di cui all’art. 5, comma 01, effettuano il versamento … tenendo conto, nel caso in cui sia determinato sulla base del versamento effettuato nell’anno precedente, dell’ammontare dell’imposta divenuta esigibile, ai sensi del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015, nel mese di novembre 2017, ovvero, nell’ipotesi di liquidazione trimestrale, nel terzo trimestre del 2017.
In caso di applicazione del metodo storico:
– i soggetti che versano l’imposta ai sensi del nuovo comma 1 dell’articolo 5 dovranno operare un ulteriore versamento di acconto determinato sulla base dell’ammontare dell’imposta divenuta esigibile nel mese di novembre 2017 (ovvero, nell’ipotesi di liquidazione trimestrale, nel terzo trimestre del 2017 – aggiunta del redattore);
– i soggetti che annotano le fatture ai sensi del comma 1 dello stesso articolo, altresì, dovranno determinare l’acconto sulla base di calcolo come definita per la categoria di contribuenti cui appartengono (mensile, trimestrale, etc.); a tale base dovrà essere aggiunto l’ammontare dell’imposta divenuta esigibile nel mese di novembre 2017 (per i contribuenti con liquidazione mensile), ovvero, in caso di liquidazione trimestrale, nel terzo trimestre del 2017.
Per gli altri dettagli si rimanda al testo della circolare.