Con una decisione che sembra riecheggiare la sentenza “caseina” del 26 gennaio 1977 (“Gesellschaft für Überseehandel mbH contro Handelskammer Hamburg”, Causa 49/76), la Corte di Giustizia, nella sent. 11 febbraio 2010 (Hoesch Metals and Alloys GmbH contro Hauptzollamt Aachen, Causa C-373/08) ha ritenuto inidonee a conferire l’origine le operazioni di separazione, frantumazione e pulitura eseguite su blocchi di silicio, nonché quelle di vagliatura, cernita ed imballaggio finali dei granuli ottenuti dalla relativa frantumazione. Tali lavorazioni infatti non costituirebbero «trasformazione o lavorazione sostanziale» ai sensi dell’art. 24 del Codice Doganale Comunitario.
Allegati: Corte – 2010 – Causa C373_08 – Sentenza – 11022010