Regolamento di Esecuzione (UE) 2017/2459 del Consiglio del 5 dicembre 2017 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 recante disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto: il Regolamento in oggetto apporta nuove modifiche al Regolamento regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio, che stabilisce le disposizioni dettagliate per presumere il luogo di stabilimento del destinatario al fine di determinare il luogo della prestazione di servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o di servizi forniti per via elettronica a persone che non sono soggetti passivi. In particolare, dalla valutazione degli obblighi per l’applicazione di tali presunzioni è emerso che per il soggetto passivo stabilito in uno Stato membro e che presta tali servizi a una persona che non è soggetto passivo in altri Stati membri è estremamente oneroso ottenere, in determinate circostanze, due elementi di prova non contraddittori del luogo in cui il destinatario è stabilito o ha il suo indirizzo permanente o la sua residenza abituale. L’onere è particolarmente gravoso per le piccole e medie imprese. Viene pertanto introdotto l’obbligo di fornire un solo elemento di prova, al fine di semplificare le condizioni che devono rispettare tali imprese, le cui prestazioni intracomunitarie a destinatari in altri Stati membri non superano una determinata soglia. La semplificazione dell’obbligo volto a provare il luogo di stabilimento del destinatario è complementare alle modifiche introdotte dall’articolo 1 della direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio (3) ai regimi speciali di cui al titolo XII, capo 6, della direttiva 2006/112/CE e dovrebbe pertanto applicarsi a decorrere dalla stessa data.