Accordo Economico e Commerciale Globale (CETA) fra Unione Europea e Canada – Applicazione provvisoria del Protocollo sulle regole di origine e sulle procedure di origine: con la nota prot. 49263/R.U. del 2 maggio 2018, l’Agenzia delle Dogane, dopo aver ricordato che con la nota prot. 99637/R.U. del 14 settembre 2017 è stata resa nota la data di avvio (21 settembre 2017) dell’applicazione provvisoria dell’Accordo Economico e Commerciale Globale (CETA) UE/Canada, sulla base del Comunicato ufficiale 17/1959, emanato dalla Commissione Europea in data 8 luglio 2017, ribadisce che l’accordo entrerà definitivamente in vigore al momento della ratifica degli Organi parlamentari di tutti gli Stati membri dell’UE.
Al fine di evitare possibili difficoltà interpretative in merito alla concreta applicabilità delle disposizioni ivi contenute, si pone in evidenza che il Protocollo sulle regole di origine e sulle procedure di origine (da pag. 465 a 568 dell’Accordo CETA) è entrato in applicazione provvisoria – dalla predetta data del 21 settembre 2017 – in tutte le sue parti, per cui le norme e le procedure di origine contenute in tutte le Sezioni e in tutti gli Allegati si applicano nella loro interezza.
Con nota prot. 70072/RU del 15 giugno 2017 l’Agenzia delle Dogane aveva provveduto alla diffusione del documento TAXUD concernente le “Linee guida sulle regole di origine entro l’ambito CETA”, che rappresenta un utile e prezioso strumento conoscitivo di cui gli uffici dodoganali possono avvalersi ai fini della concreta applicazione di tutte le disposizioni contenute nel citato Protocollo origine. Il predetto documento è anche pubblicato sul sito internet dell’Agenzia, nellla sezione Dogane – Operatore economico – Atti amministrativi generali – Accordi.
Ulteriori comunicazioni e indicazioni concernenti modifiche o integrazioni apportate dai competenti servizi della TAXUD al citato document saranno communicate tempestivamente dall’Agenzia.