Comunicazione (2018/C 146/01) in materia di decisioni ITV adottate dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura doganale: in base all’articolo 34, paragrafo 7, lettera a), punto iii), del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, le autorità doganali devono revocare le decisioni relative a informazioni vincolanti adottate, se diventano incompatibili con l’interpretazione della nomenclatura doganale a seguito di seguenti misure tariffarie internazionali, quali: decisioni di classificazione, pareri in materia di classificazione o modifiche delle note esplicative della nomenclatura del sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci adottati dal Consiglio di cooperazione doganale.
A seguito dell’adozione del documento CCD n. NC2373 – relazione della 59a sessione del comitato del sistema armonizzato, «Comitato SA» e del documento CCD n. NC2447 — relazione della 60a sessione del comitato del sistema armonizzato, «Comitato SA», le ITV adottate dalle autorità doganali dell’UE vanno revocate secondo le indicazioni a cui fa riferimento la comunicazione in comment, le quali possono essere richieste presso la Direzione Generale Fiscalità e unione doganale della Commissione delle Comunità europee, rue de la Loi/Wetstraat 200, 1049 Bruxelles, Belgio oppure consultando il sito Internet della TAXUD al seguente indirizzo.