La Decisione in oggetto accetta le richieste presentate dall’Italia nell’abito di una lettera protocollata dalla Commissione il 27 settembre 2017, con cui il Paese richiedeva di essere autorizzato a a introdurre una misura speciale di deroga agli articoli 218 e 232 della direttiva 2006/112/CE e a introdurre l’obbligo di fatturazione elettronica per tutti i soggetti passivi stabiliti sul territorio italiano, fatta eccezione per i soggetti passivi che beneficiano della franchigia per le piccole imprese di cui all’articolo 282 della suddetta direttiva, e di convogliare le fatture nel «Sistema di Interscambio» («SdI»), gestito dall’Agenzia italiana delle Entrate.
L’Italia sostiene che il ricorso alla fatturazione elettronica obbligatoria, in base alla quale le fatture sono presentate attraverso lo SdI, consente all’amministrazione tributaria italiana di acquisire in tempo reale le informazioni contenute nelle fatture emesse e ricevute dagli operatori. Le autorità tributarie potrebbero quindi effettuare controlli tempestivi e automatici in merito alla coerenza degli importi IVA dichiarati e versati. L’Italia ritiene inoltre che l’introduzione di un obbligo generalizzato di fatturazione elettronica risulta di aiuto nella lotta alla frode e all’evasione, imprime un impulso alla digitalizzazione, e semplifica la riscossione delle imposte.
In deroga all’articolo 218 della direttiva 2006/112/CE, l’Italia è quindi autorizzata in via transitoria (a partire dal 1o luglio 2018 e fino al 31 dicembre 2021), ad accettare come fatture documenti o messaggi solo in formato elettronico se sono emessi da soggetti passivi stabiliti sul territorio italiano diversi dai soggetti passivi che beneficiano della franchigia per le piccole imprese di cui all’articolo 282 della predetta direttiva. Inoltre, in deroga all’articolo 232 della direttiva 2006/112/CE, l’Italia viene anche autorizzata a disporre che l’uso delle fatture elettroniche emesse da soggetti passivi stabiliti sul territorio italiano non sia subordinato all’accordo del destinatario, eccetto il caso in cui tali fatture siano emesse da soggetti passivi che beneficiano della franchigia per le piccole imprese di cui all’articolo 282 della direttiva 2006/112/CE.