Con Comunicato del 24 maggio 2018, l’Agenzia delle Dogane, al fine di favorire la corretta presentazione sul Trader Portal di istanze per il rilascio della autorizzazione alla dilazione di pagamento – decisione DPO, indica i casi di errori nella compilazione degli allegati 5 e 6 che sono stati rilevati più frequentemente e che hanno impedito la creazione di un conto di debito:
– all’istanza sono allegati files in un formato diverso da quello riportato nelle note prot. n. 109580RU del 29.09.2017 e prot. n. 4654RU del 16.01.2018 entrambe pubblicate sul sito Internet: Operatore economico – Nuovo Codice doganale dell’Unione – disposizioni nazionali;
– all’istanza è allegato n. 5 non aggiornata in quanto mancante del campo “Garanzia Globale”;
– nell’allegato 5 vengono indicati codici di Uffici Doganali inesistenti;
– nell’allegato 6 vengono riportati codici EORI ripetuti o inesistenti (a tal proposito viene consigliato di verificare la validità del codice EORI sul sito http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/eos/eori_validation.jsp?Lang=it) .
Il comunicato ricorda infine che ai sensi dell’articolo 22 co. 2 del Codice doganale dell’Unione, l’Ufficio delle Dogane deve verificare entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta se sono soddisfatte le condizioni per l’accettazione della medesima. Qualora uno o entrambi degli allegati rientrino nelle casistiche sopra evidenziate, la richiesta non potrà essere accettata in quanto la stessa non contiene tutti gli elementi necessari per la decisione.