Ai fini dell’applicazione del cumulo diagonale dell’origine tra le parti contraenti della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee, le parti interessate si notificano reciprocamente, per il tramite della Commissione europea, le norme di origine in vigore con le altre parti. Infatti, il cumulo diagonale può essere applicato soltanto se le parti di fabbricazione finale e di destinazione finale hanno concluso accordi di libero scambio, contenenti norme di origine identiche, con tutte le parti che partecipano all’acquisizione del carattere originario, ossia con tutte le parti di cui sono originari i materiali utilizzati. I materiali originari di una parte che non ha concluso accordi con le parti di fabbricazione finale e/o di destinazione finale sono considerati non originari. Esempi specifici sono contenuti nelle note esplicative riguardanti i protocolli paneuromediterranei sulle norme di origine (GU C 83 del 17.4.2007, pag. 1). La Comunicazione in oggetto, pubblicata in GUUE serie C 325 del 14.9.2018 riepiloga le possibilità di cumulo in data 1 agosto 2018 (Tabella 1) e la data a partire dalla quale il cumulo diagonale diventa applicabile (Tabelle 2 e 3).