Con la circolare 19/E del 31 ottobre 2018, l’Agenzia delle Entrate illustra la normativa sul nuovo regime del Gruppo Iva, introdotto dalla Legge di Bilancio 2017, che, in un’ottica di semplificazione, ha previsto la possibilità per tutti i soggetti Iva stabiliti in Italia, per i quali ricorrono i vincoli finanziario, economico e organizzativo, di costituire un unico soggetto passivo ai fini IVA. Per aderire all’istituto, è sufficiente che il soggetto rappresentante del Gruppo presenti telematicamente l’apposito modello approvato il 19 settembre 2018. Per il primo anno di applicazione, se l’opzione viene esercitata entro il 15 novembre 2018 il Gruppo Iva avrà efficacia dal 1° gennaio 2019. A regime, invece, si potrà presentare la dichiarazione fino al 30 settembre per costituire il gruppo dal primo gennaio dell’anno successivo.
La nuova disciplina trova fondamento nella Direttiva 2006/112 CE sul regime commune IVA, e si ispira a una finalità antiabuso e di semplificazione, consentendo la possibilità di costituire un unico soggetto passivo d’imposta dotato di propria partita Iva e di una propria iscrizione al Vies in caso di operazioni intracomunitarie; il Gruppo è titolare degli stessi diritti e degli stessi obblighi di qualsiasi altro operatore economico. Possono costituire un Gruppo Iva i soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato che esercitano attività d’impresa, arte o professione, per i quali ricorrano congiuntamente i vincoli finanziario, economico e organizzativo previsti dall’articolo 70-ter del DPR n. 633/1972.
Una volta esercitata l’opzione, partecipano al Gruppo Iva tutti i soggetti per i quali ricorrano congiuntamente i vincoli finanziario, economico e organizzativo. È possibile, mediante un interpello probatorio, dimostrare la sussistenza o meno dei vincoli economico e/o organizzativo in capo a singoli soggetti. L’opzione al regime è vincolante per un triennio, al termine del quale l’opzione si rinnova automaticamente per ciascun anno successivo, salvo revoca. Se l’opzione viene presentata entro il prossimo 15 novembre, il Gruppo avrà efficacia dal 1° gennaio 2019, mentre a regime si potrà presentare la dichiarazione dal 1º gennaio al 30 settembre perché il Gruppo Iva abbia efficacia dall’anno successivo. Dal 1º ottobre al 31 dicembre, invece, l’opzione avrà effetto dal secondo anno successivo a quello di presentazione. Il nuovo istituto si aggiunge alla liquidazione dell’Iva di gruppo, la forma di tassazione consolidata di autonomi soggetti passivi d’imposta (articolo 73 del DPR n. 633/1972).