Con la nota Prot. 123013/RU del 16 novembre 2018, l’Agenzia delle Dogane fa seguito alla comunicazione prot. n. 119462/RU del 31 ottobre 2018 (riportata in allegato alla nota in commento), con la quale erano state fornite le prime indicazioni applicative del Decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria”. Con la nuova nota vengono specificate ulteriori istruzioni in merito agli articoli di interesse dell’Agenzia, ferma restando la possibilità di successivi interventi in materia a seguito della conversione in legge del Decreto medesimo.
In particolare, la nuova nota dell’Agenzia delle Dogane precisa la portata dell’Articolo 1, chiarendo che il comma 1 consente al contribuente la definizione agevolata del contenuto integrale dei processi verbali di constatazione redatti ai sensi dell’articolo 24 della Legge n. 4/1929 e consegnati all’interessato entro il 24 ottobre 2018 (data di entrata in vigore del Decreto legge 119/2018), al fine di regolarizzare le violazioni constatate nel verbale stesso concernenti le imposte sui redditi e relative addizionali, i contributi previdenziali e ritenute, le imposte sostitutive, l’imposta regionale sulle attività’ produttive, l’imposta sul valore degli immobili all’estero, l’imposta sul valore delle attività’ finanziarie all’estero e l’imposta sul valore aggiunto.
Al fine di avvalersi dell’agevolazione, ai sensi del comma 2, il contribuente è tenuto a presentare, entro il 31 maggio 2019, una dichiarazione con le modalità che saranno stabilite con apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.
La definizione è consentita per i verbali di constatazione a seguito dei quali non sia stato ancora notificato, dall’Ufficio, un avviso di accertamento od un invito al contraddittorio di cui all’articolo 5, comma 1, del D. Lgs n.218/1997 e si perfeziona, ai sensi del comma 5, con il pagamento, entro il 31 maggio 2019, da parte dell’interessato, delle imposte come autoliquidate dall’interessato nella dichiarazione prevista al comma 2 e relative a tutte le violazioni constatate per ciascun periodo di imposta, senza corresponsione di sanzioni ed interessi.
Il comma 6 dell’art. 1 contiene inoltre una disposizione volta a disciplinare la debenza degli interessi di mora di cui all’articolo 114 del Codice doganale dell’Unione, qualora oggetto del verbale di constatazione siano violazioni accertate in materia di risorse proprie tradizionali (dazi doganali). La nota specifica che la norma non include, nell’ambito oggettivo di applicazione della definizione agevolata, le risorse proprie tradizionali e che, pertanto, relativamente a quest’ultime, il contribuente non può avvalersi dell’istituto premiale in esame.
Altri chiarimenti riguardano l’articolo 2, inerente alla definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento. Il comma 1 prevede la possibilità, per il contribuente, di definire gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione e gli atti di recupero, notificati entro la data di entrata in vigore del Decreto legge 119/2018, non impugnati e per i quali, alla predetta data, non sono ancora decorsi i termini per l’impugnazione, mediante il pagamento delle somme dovute a titolo di imposta, senza corrispondere sanzioni, interessi ed eventuali accessori. Il pagamento deve avvenire entro trenta giorni dall’entrata in vigore del Decreto legge o, se più ampio, entro il termine previsto dall’articolo 15, comma 1, del D.Lgs n.218/1997, recante “Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale”, concernente l’accertamento delle imposte su redditi, dell’imposta sul valore aggiunto, dell’imposta sulle successioni e donazioni, di registro, ipotecaria catastale e comunale sull’incremento degli immobili.
Come anticipato dalla nota prot. n.119462/R.U. del 31 ottobre 2018, la norma trova applicazione anche per gli atti di accertamento (c.d. “accertamento esecutivo”) di cui all’art. 9, comma 3 bis, del Decreto legge n.16/2012, convertito con L. n.44/2012, notificati dagli Uffici delle dogane entro la data di entrata in vigore del Decreto legge in commento. Le indicazioni necessarie per l’attuazione della definizione agevolata in esame sono state emanate con provvedimento prot. n. 298724/2018 del 9 novembre 2018, adottato dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate di concerto con il Direttore dell’Agenzia delle Dogane e recante “Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento”. Inoltre, considerata la ristrettezza dei tempi per l’adesione alla definizione agevolata in esame, è stata assicurata la più ampia diffusione delle intervenute novità in materia con apposito Comunicato dell’Agenzia delle Dogane del 12 novembre 2018.
La nota dell’Agenzia delle Dogane specifica che relativamente all’ambito di applicazione, detto provvedimento regola anche la definizione agevolata per gli accertamenti doganali di cui all’articolo 9, comma 3 bis, del decreto-legge n.16 del 2012, convertito con legge 26 aprile 2012, n. 44, notificati entro il 24 ottobre 2018, non impugnati ed ancora impugnabili (cfr punto 1.2). Particolare attenzione meritano, poi, le istruzioni per la determinazione delle somme dovute e le modalità di versamento (cfr punto 2.8).
La definizione agevolata consiste, infatti, nel pagamento integrale delle somme dovute a titolo di Risorse Proprie Tradizionali previste dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della Decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e della connessa IVA all’importazione, con esclusione degli importi per sanzioni amministrative, interessi – ad eccezione di quelli di mora previsti dalle disposizioni unionali – ed eventuali accessori quali, in particolare, le spese di notifica. Il pagamento degli interessi di mora è previsto solo per le Risorse Proprie Tradizionali dall’articolo 114 del Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, ed è dovuto a decorrere dal 1° maggio 2016 e fino alla data del pagamento.
Per ulteriori dettagli si rimanda al testo della nota.