Con la nota Prot. 120406 /RU del 5 novembre 2018 l’Agenzia delle Dogane informa che il Ministero dell’economia e delle finanze, sentita la Banca d’Italia, con decreto 28 settembre 2018 pubblicato sulla G.U. n. 255 del 2.11.2018, ha fissato, ai sensi dell’art. 79 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con D.P.R. n. 43/1973, come sostituito dall’art. 5, comma 2, della L. 213/2000, il saggio di interesse per il pagamento differito dei diritti doganali effettuato oltre il periodo di trenta giorni, nella misura dello 0,213 per cento annuo per il periodo dal 13 luglio 2018 al 12 gennaio 2019. Il tasso di interesse di cui all’art.79 del TULD si applica esclusivamente alle facilitazioni di pagamento inerenti la fiscalità interna e, in applicazione dell’art.86 del medesimo testo unico – maggiorato di 4 punti, ai soli ritardati pagamenti della stessa fiscalità interna.