Con la nota prot. 103356/RU del 27 settembre 2018, l’Agenzia delle Dogane, nel fare seguito alla nota prot.n. 73179/RU del 2 luglio 2018 con la quale erano state impartite le istruzioni operative per l’utilizzo dei servizi digitali predisposti per ottemperare agli obblighi introdotti dall’articolo 1, commi da 945 a 959, della Legge di bilancio 27/12/2017 n. 205, comunica che nelle relative disposizioni attuative (contenute nel Decreto del 12 aprile 2018 del Ministro dell’economia e delle finanze, articolo 8) i TRADERS sono tenuti altresì a trasmettere un riepilogo dei quantitativi dei prodotti energetici stoccati presso ciascun deposito di terzi. La nota impartisce le istruzioni operative per l’utilizzo dei servizi digitali predisposti per ottemperare al predetto obbligo e disponibili dal 1° ottobre sul Portale Unico Dogane (PUD). Le nuove funzionalità per gli uffici, già disponibili in ambiente di validazione dal 20 settembre, sono in ambiente di esercizio dal 1° ottobre 2018.
Per ulteriori dettagli si rinvia al testo della nota.