Modifica del regolamento delegato (UE) 2015/2446 per quanto riguarda le condizioni di riduzione del livello della garanzia globale e di esonero dalla garanzia: a disporle è il Regolamento Delegato (UE) 2018/1118 della Commissione del 7 giugno 2018. Come noto, l’articolo 95, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013 elenca le condizioni che un operatore economico deve soddisfare al fine di essere autorizzato a fornire una garanzia globale per garantire il pagamento delle obbligazioni doganali e di altri oneri. L’articolo 95, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 952/2013 stabilisce ulteriori criteri che gli operatori economici devono soddisfare per essere autorizzati a fornire una garanzia globale con un importo ridotto o a beneficiare di un esonero dalla garanzia in relazione a obbligazioni doganali e ad altri oneri che potrebbero insorgere. Uno di tali criteri è il criterio della solvibilità finanziaria. Tale criterio si considera comprovato nel caso in cui il richiedente si trovi in una situazione finanziaria sana, che gli consente di adempiere ai propri impegni, tenendo in debita considerazione le caratteristiche del tipo di attività commerciale interessata. Nell’ambito di una domanda di riduzione della garanzia globale o di un esonero dalla garanzia, l’amministrazione doganale deve quindi valutare se il richiedente dispone della capacità di pagare l’importo dell’obbligazione doganale e di altri oneri, qualora ciò diventasse necessario.
L’articolo 84 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione stabilisce le condizioni che un operatore economico deve soddisfare per essere autorizzato a utilizzare una garanzia globale con un importo ridotto o a beneficiare di un esonero dalla garanzia. Oltre alle altre condizioni stabilite sulla base del criterio della solvibilità finanziaria, detto articolo dispone che il richiedente dimostri di possedere risorse finanziarie sufficienti per ottemperare ai propri obblighi in relazione all’importo dell’obbligazione doganale e ad altri oneri che potrebbero insorgere e non sono coperti dalla garanzia. Tuttavia, l’esperienza pratica acquisita con l’attuazione del regolamento (UE) n. 952/2013 e del regolamento delegato (UE) 2015/2446 mostra che tale condizione è eccessivamente restrittiva, in quanto è interpretata come circoscritta alla disponibilità della liquidità necessaria. La liquidità non sempre rappresenta l’unica capacità di un operatore economico di pagare l’importo dell’obbligazione doganale o di altri oneri non coperti dalla garanzia. Si devono tenere in considerazione altri elementi, quali gli attivi facilmente convertibili. È pertanto necessario eliminare l’elemento della liquidità quale condizione autonoma e fornire chiarimenti, affinché la valutazione della capacità dell’operatore di soddisfare gli obblighi di pagare l’importo dell’obbligazione doganale e di altri oneri non coperti dalla garanzia sia integrata nella valutazione della capacità finanziaria del richiedente.
Nel contempo e al fine di garantire un’applicazione uniforme di tali norme, èviene chiarito che la valutazione della condizione di «sufficiente capacità finanziaria» in relazione alla capacità dell’operatore economico di pagare l’importo dell’obbligazione doganale e di altri oneri che possono insorgere e che non sono coperti dalla garanzia, sia specifica alla valutazione della domanda di garanzia globale con un importo ridotto o di esonero dalla garanzia (semplificazione). EVengono definiti i limiti di tale valutazione nell’ambito delle garanzie globali con tutti i livelli di riduzione.
Nelle situazioni in cui l’importo di riferimento stabilito a norma dell’articolo 155 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione è sproporzionato in relazione agli importi delle potenziali obbligazioni doganali che possono insorgere, viene prevista la possibilità che le autorità doganali tengano in considerazione il rischio di insorgenza dell’obbligazione doganale, a loro discrezione, al fine di decidere in merito al livello della riduzione.
Viene infine stabilito che gli operatori economici autorizzati non sono soggetti alla duplicazione delle procedure di valutazione a norma dell’articolo 38, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 952/2013, lasciando impregiudicata la possibilità che le autorità doganali, prima di concedere le semplificazioni specifiche di cui gli operatori economici autorizzati desiderano beneficiare, accertino la conformità con i requisiti specifici della semplificazione in questione