Con nota prot. 71725/RU/2018 del 27 giugno 2018, l’Agenzia delle Dogane, nel far seguito alla nota prot. n. 4716/RU del 7 febbraio 2018, comunica che ai fini dell’attuazione delle disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 2017, n. 205, ed in particolare dei commi da 945 a 956 dell’art. 1, è stato adottato, in conformità a quanto previsto dal comma 957 del citato art. 1, il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 12 aprile 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 93 del 21 aprile 2018.
Innanzitutto, scopo delle previsioni legislative è quello di sottoporre ad un particolare regime abilitativo i soggetti che, per commercializzare prodotti energetici, si avvalgono di depositi di cui non risultano esercenti, siano essi i depositi fiscali di cui all’art. 23 del decreto legislativo n. 504/1995 (testo unico delle accise), ovvero i depositi commerciali gestiti da destinatari registrati di cui all’art. 8 del medesimo testo unico. Il predetto regime si sostanzia nel rilascio di un’autorizzazione per tutti i soggetti che non sono, loro stessi, esercenti di un deposito fiscale; per i depositari autorizzati di cui all’art. 23 del decreto legislativo n. 504/1995, invece, si rende necessaria la trasmissione di apposita comunicazione.
In tale contesto, l’art. 1 del decreto ministeriale ne riconduce espressamente l’ambito di applicazione alla definizione delle procedure di identificazione dei soggetti che intendono detenere prodotti energetici presso i predetti depositi di terzi – denominati “depositi ausiliari” – al mero scopo di censire i predetti soggetti, senza che ciò possa comportare modifica o interferenza alcuna con la disciplina delle accise.
Nulla muta invece, riguardo all’individuazione dei soggetti tenuti al pagamento dell’accisa, agli obblighi previsti in capo al depositario autorizzato e al destinatario registrato di prodotti energetici, alle relative modalità di versamento dell’imposta e alla tenuta delle contabilità di deposito.
Costituendo il predetto regime il necessario corollario delle disposizioni introdotte dai commi da 937 a 943 dell’art. 1 della legge 205/2017, per contrastare i fenomeni di frode nel pagamento dell’IVA, sulla base delle attuali evidenze si può ragionevolmente riservarne l’applicazione ai prodotti energetici indicati dall’art. 21, comma 2, lettere da a) ad f), del decreto legislativo n. 504/1995. Pertanto, ove lo stoccaggio abbia ad oggetto esclusivamente prodotti energetici diversi da questi ultimi, lo stesso non sarà subordinato alle prescrizioni del decreto.
L’art. 2 del provvedimento dispone che la presentazione dell’istanza, da parte dei soggetti non esercenti depositi fiscali, che intendano stoccare propri prodotti energetici presso i depositi di terzi, avvenga esclusivamente in modalità telematica.
L’istanza, dal contenuto obbligatorio predefinito, deve essere presentata:
o all’ufficio delle Dogane competente per territorio sulla sede legale per i soggetti stabiliti nel territorio dello Stato;
o a qualunque ufficio delle Dogane ubicato in un capoluogo di regione per i soggetti stabiliti in altro Stato membro dell’Unione Europea;
o all’ufficio delle Dogane competente per territorio sul domicilio fiscale del rappresentante fiscale, per i soggetti non stabiliti nell’Unione europea e per i soggetti stabiliti in altro Stato Membro dell’Unione Europea, nel caso in cui questi ultimi si avvalgano di tale figura.
Nell’istanza dovranno essere tra l’altro selezionati, attraverso il richiamo ai codici CPA di cui al Regolamento (CE) n. 684/2009, i prodotti energetici che il soggetto intende stoccare nei depositi ausiliari, tra i seguenti:
- Benzina con piombo (codici NC 2710 11 31, 2710 11 51 e 2710 11 59);
- Benzina senza piombo (codici NC 2710 11 31, 2710 11 41, 2710 11 45 e 2710 11 49);
- Gasolio, non marcato (codici NC da 2710 19 41 a 2710 19 49);
- Gasolio, marcato (codici NC da 2710 19 41 a 2710 19 49);
- Cherosene, non marcato (codici NC 2710 19 21 e 2710 19 25);
- Cherosene, marcato (codici NC 2710 19 21 e 2710 19 25)
- Olio combustibile pesante (codici NC da 2710 19 61 a 2710 19 69);
- Gas di petrolio e altri idrocarburi gassosi liquefatti-GPL (codici NC da 2711 12 11 a 2711 19 00).
L’istanza dovrà essere corredata da una dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, su modello disponibile nell’apposita sezione del portale di questa Agenzia, dal soggetto che richiede l’autorizzazione, sia esso il titolare dell’impresa o il rappresentante legale della società, allo scopo di attestare l’insussistenza delle condizioni che comportano la mancanza dei requisiti soggettivi richiesti dalla norma primaria per lo svolgimento della particolare attività. Nel caso di istanza sottoscritta dal rappresentante fiscale, la predetta dichiarazione è resa dal soggetto non stabilito nell’Unione Europea (comma 5) od anche stabilito nel territorio comunitario (comma 6). Prima di procedere alla presentazione dell’istanza i richiedenti sono tenuti ad effettuare il versamento di euro 258,23, quale diritto annuale dovuto ai sensi dell’art. 1, comma 954, della legge 205/2017, utilizzando un bollettino di conto corrente postale da compilarsi secondo le indicazioni che verranno fornite dall’Ufficio delle dogane competente. L’art. 3 del decreto disciplina il procedimento di rilascio dell’autorizzazione da parte dell’Ufficio delle Dogane, fissandone il termine in trenta giorni dalla ricezione telematica. Nella fase istruttoria l’Ufficio verifica che l’istanza contenga tutti i dati richiesti. L’autorizzazione abilita il soggetto richiedente all’attività di stoccaggio presso depositi ausiliari attribuendogli un codice identificativo con il quale viene censito ai fini della consultazione telematica propedeutica al rilascio dell’atto di assenso da parte del depositario autorizzato o destinatario registrato. Essa ha validità biennale e deve essere ritirata presso il competente Ufficio delle dogane.
Per ulteriori dettagli si rinvia al testo della nota in commento.