Con la nota Prot. 73285/RU del 5 luglio 2018, l’Agenzia delle Dogane ricorda che la legge di bilancio 27/12/2017 n. 205 ha previsto all’art. 1, comma 909, punto 8, lettera b) l’obbligo, a decorrere dal 1o luglio 2018, di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi di cui al comma 1 dell’art. 2 del D. Lgs. 05/08/2015 n. 127, con riferimento alle cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori.
Con provvedimento n. 106701 del 28/05/2018, adottato congiuntamente dal Direttore dell’Agenzia delle entrate (AdE) e dal Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli (ADM), sentito il Ministero dello Sviluppo Economico, sono state definite le modalità ed i termini per l’adempimento dell’obbligo in parola.
Considerato l’impatto delle predette disposizioni sulla platea degli impianti di distribuzione di carburanti (da qui in poi DISTRIBUTORI) il provvedimento n. 106701 del 28/05/2018, in sintesi, dispone che:
o • dal 1° luglio 2018 sono obbligati i soggetti che gestiscono DISTRIBUTORI di benzina e gasolio ad elevata automazione, che erogano unicamente in modalità self-service prepagato muniti di sistemi automatizzati di telerilevazione dei dati di impianto, di terminali per il pagamento tramite accettatore di banconote, moneta elettronica (bancomat, carte di credito, prepagate, etc.) e di sistemi informatici per la gestione in remoto dei dati di carico e di scarico delle quantità di carburante (da qui in poi tale soggetto è indicato con OBBLIGATO_CORRISPETTIVI); le informazioni vanno trasmesse con cadenza mensile entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento (prima trasmissione entro il 31 agosto 2018)
o • con successivi provvedimenti saranno definiti i termini di avvio graduale per la restante platea di DISTRIBUTORI.
Il provvedimento n. 106701 del 28/05/2018 inoltre, declinando i principi Full Digital e Once Only, getta le basi per sostanziali semplificazioni:
o con il “Tracciato unico – Cessione carburanti & Registro C_S” si effettua un’unica trasmissione all’ADM che provvede a mettere a disposizione di AdE le informazioni di competenza o il predetto tracciato è già predisposto per la successiva digitalizzazione del registro cartaceo di carico/scarico tenuto dai DISTRIBUTORI (cfr. comma 5, art. 25 del Decreto Legislativo del 26 ottobre 1995 n. 504) che consentirà di migliorare l’efficacia e l’efficienza dei controlli attenuandone l’invasività. 1 Tracciato Unico – pubblicato sul Portale Unico Dogane al percorso Dogane → l’operatore economico → Trasmissione telematica dei corrispettivi relativi alle cessioni di benzina e di gasolio
La nota prosegue impartendo le istruzioni operative per l’utilizzo dei servizi digitali predisposti per ottemperare agli obblighi predetti. I nuovi servizi, già in ambiente di prova dal 30 aprile 2018, sono immediatamente disponibili in ambiente di esercizio.