Con comunicato del 24 gennaio 2019, l’Agenzia delle Dogane informa che il 23 gennaio 2019, il direttore dell’Agenzia delle Entrate, d’intesa con il direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, ha adottato il provvedimento contenente le disposizioni di attuazione per la definizione agevolata prevista dall’articolo 1 del decreto- legge 23 ottobre 2018, n.119, convertito, con modificazioni, con legge 17 dicembre 2018, n.136. La definizione agevolata si applica anche alle violazioni riferite alle dichiarazioni ed operazioni doganali oggetto di processi verbali di constatazione, ai sensi dell’articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, consegnati entro il 24 ottobre 2018, in materia di IVA all’importazione ma non a quelle relative alle risorse proprie tradizionali previste dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014.
La definizione agevolata consiste nel pagamento integrale delle somme dovute a titolo di IVA all’importazione, con esclusione degli importi a titolo di sanzioni amministrative irrogabili ai sensi dell’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.472 e di interessi. Il contribuente che intende aderire alla definizione agevolata manifesta la propria volontà tramite dichiarazione in carta libera, da presentare, entro il 31 maggio 2019, direttamente o all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), al competente ufficio delle dogane.
Il versamento, in una unica rata, è effettuato, entro il 31 maggio 2019, in dogana utilizzando le ordinarie modalità di pagamento (contanti, bonifico bancario o a mezzo conto corrente postale, altri mezzi elettronici di pagamento). L’Ufficio delle dogane deve rilasciare apposita ricevuta Modello A 22 recante l’indicazione “Art. 1 – Adesione alla definizione agevolata 2018 – processi verbali di constatazione”.