Con comunicazione del 6 dicembre 2018 l’Agenzia delle Dogane fornisce indicazioni inerenti alla costituzione della garanzia globale (CGU), comunicando che a decorrere dal 1° gennaio 2019 verrà unificato il processo decisionale relativo ai procedimenti di autorizzazione alla Costituzione della Garanzia Globale (CGU) e alla concessione dell’esonero ex art. 90 T.U.L.D. In sintesi, il provvedimento di esonero ex art. 90 T.U.L.D. verrà assunto nell’ambito dell’autorizzazione alla costituzione della Garanzia Globale, diventando un suo sub-procedimento, senza produzione di autonomo atto.

Conseguentemente, la competenza territoriale alla concessione del suddetto esonero – unitamente alle modalità di esercizio del diritto ad essere ascoltati e del ricorso – è stabilita sulla base dei medesimi criteri dettati per le autorizzazioni CGU.

L’Agenzia ha messo a disposizione un nuovo modello di raccolta delle informazioni necessarie al rilascio della decisione CGU (istanza/autorizzazione alla garanzia globale in ambito nazionale) da allegare all’istanza su CDMS – allegato denominato “ALL II CGU – modello raccolta informazioni” – pubblicato sia in PDF editabile sia in PDF non modificabile, quest’ultimo integrato con alcuni commenti esplicativi (allegato denominato “Istruzioni dettaglio_ALL II CGU”) e le relative istruzioni di compilazione ( “Nota esplicativa compilazione_ALL II CGU”). Sono altresì fornite due pagine separate del medesimo allegato (p. 4 e p. 12) per l’inserimento di eventuali informazioni aggiuntive non inseribili nell’allegato II principale (allegati denominati: “ALL II CGU – modello raccolta informazioni – pag 4” e “ALL II CGU – modello raccolta informazioni – pag 12”).

L’allegato II va obbligatoriamente compilato in quanto reca le informazioni necessarie al rilascio dell’autorizzazione CGU e deve essere inserito dall’operatore, completo di tutti i dati mantenendo il formato PDF editabile, al momento della presentazione dell’istanza nel “Trader Portal” (barrando la casella istanza). L’Ufficio doganale provvederà ad inserire un corrispondente documento nella decisione finale, in formato PDF non editabile, al momento della concessione dell’autorizzazione nel CDMS. E’ fondamentale che il richiedente indichi sempre le informazioni relative all’eventuale possesso di un’autorizzazione all’esonero ex art. 90 T.U.L.D. e/o l’intenzione (tenuto conto della propria situazione economico/patrimoniale) di mantenere o chiedere ex-novo un esonero ex art. 90 T.U.L.D., limitatamente alla fiscalità interna, in che misura e con quali finalità di utilizzo. Nell’allegato in questione è stata inserita una voce specifica destinata alla quota interessi e spese accessorie connesse all’insorgere del debito doganale (sempre indicati in polizza ma fino ad ora non specificamente distinti nell’autorizzazione CGU). La suddetta voce concorre a definire l’Importo di Riferimento da inserire in CDMS e tale quota, riferibile in generale a interessi sia su dazio che su altri oneri, dovrà essere sempre interamente garantita (salvo casi di esonero totale dal prestare garanzia sia per dazio che per altri oneri) ed inserita in polizza nell’elenco esplicativo dei regimi/procedure cui la medesima si riferisce (es: alla voce 1bis, punto G – altro). Nel caso in cui vengano fornite più polizze, ciascuna per ogni regime inserito in autorizzazione CGU, la quota dell’Importo di Riferimento riferita ad interessi e spese accessorie dovrà essere proporzionalmente ripartita nelle singole cauzioni.

Il processo decisionale relativo alla CGU è parallelo a quello relativo all’autorizzazione ai regimi/procedure. Conseguentemente, gli operatori possono presentare le istanze per regimi/procedure anche se non sono ancora in possesso di autorizzazione alla costituzione di Garanzia Globale (impegnandosi ad indicare, dove richiesto, la numerazione identificativa dell’istanza CGU proposta). Considerato che i termini di adozione delle autorizzazioni sono differenti e che la garanzia è una delle condizioni di operatività di molte delle autorizzazioni a procedure/regimi, sarà compito dell’Ufficio di rilascio verificare il possesso di una cauzione, a copertura delle obbligazioni doganali, prima di attivare l’autorizzazione al regime/procedura.

Nel CDMS esistono due diciture relative all’importo oggetto della garanzia:

  • importo dazio e altri oneri;
  • importo di riferimento della garanzia.

La comunicazione dell’Agenzia delle Dogane chiarisce che nella prima voce va inserito l’importo di riferimento totale (dazio + altri oneri per obbligazioni esistenti e potenziali), mentre nella seconda voce va indicato l’importo da garantire (risultante dalla differenza tra il suddetto importo di riferimento totale ed eventuali riduzioni/esoneri richiesti).

In caso di destinatario autorizzato per il regime del transito che operi, ai sensi dell’art. 139 CDU presso il luogo approvato ove le merci sono ivi temporaneamente custodite, (situazione diversa da quella della immediata introduzione della merce in un magazzino di TC che comporta l’acquisizione di un numero di partita A3), la responsabilità per la relativa obbligazione doganale sorge con il rilascio a destino delle stesse e, come già chiarito con Circolare 2/D del 07/02/2018, è sempre necessario costituire una garanzia apposita, diversa da quella del transito e da quella eventuale inerente alla successiva destinazione doganale, commisurata al tempo di permanenza delle merci presso il luogo approvato (al massimo 6 giorni come previsto dall’art. 115 del Regolamento delegato).

Per quanto attiene alle garanzie prestate dai Centri di Assistenza Doganale (CAD) in relazione all’utilizzo della previgente procedura domiciliata presso gli spazi doganali, può essere richiesto il loro svincolo, se non già ottenuto, previa verifica del completo appuramento delle operazioni collegate.

Per quanto attiene alle ipotesi di esonero dalla prestazione della garanzia per l’effettuazione delle operazioni di cui all’art. 50-bis, commi 4 e 6, del Decreto Legge 331/93, convertito dalla legge n. 427/93 (Depositi fiscali ai fini IVA), posto che la fattispecie non rientra nel procedimento di autorizzazione alla Costituzione di Garanzia Globale tramite CDMS, nulla muta né in termini di modalità di rilascio né di competenza al rilascio del c.d. esonero “light”.

Alla Comunicazione sono allegati i modelli ufficiali, concordati con ANIA (Associazione Nazionale Imprese Assicurative), delle polizze assicurative da stipulare a fronte di uno o più regimi – Allegati I e I bis. A fronte di una autorizzazione CGU relativa a più regimi/procedure, pur essendo preferibile fornire un’unica polizza che cauzioni l’importo complessivo, è altresì possibile produrre diverse polizze, ciascuna emessa per il massimale relativo ad un singolo regime/procedura, con l’accortezza che la somma delle polizze/fideiussioni corrisponda all’importo riportato in autorizzazione CGU, che le polizze/fideiussioni facciano tutte riferimento alla medesima autorizzazione CGU e che non siano rilasciate più polizze per la singola autorizzazione al regime/procedura. Nel caso in cui non si scelga un’unica polizza a copertura di tutti i regimi/procedure, sarà possibile anche ottenere le polizze da diversi enti garanti, a condizione che, salvo casi eccezionali e motivati, tutto l’impegno relativo ad uno specifico regime/procedura sia assunto da uno stesso ente garante all’interno della medesima polizza/fideiussione. Possono essere oggetto di definizione individuale solo gli elementi soggettivi e mai le condizioni di polizza.

La garanzia per il luogo approvato, come anche per gli interessi e le spese accessorie, vanno indicati nel campo 1bis al punto “g – altro”, inserendo il valore globale riferito rispettivamente a ciascuno dei due elementi suddetti.

In tema di enti garanti e garanzie utilizzabili, la comunicazione informa gli operatori che è in fase di avvio anche un tavolo di confronto con l’Associazione Banche Italiane (ABI) al fine di adottare testi uniformi per le fideiussioni utili a cauzionare i diritti e le obbligazioni doganali. Nelle more della definizione di tali ulteriori modelli, si può valutare la possibilità di utilizzare fideiussioni bancarie che, nella loro logica, contengano gli elementi fondamentali fissati nei modelli di polizza assicurativa diramati con la comunicazione in commento.