La nota prot. 135400/RU dell’Agenzia delle Dogane informa che i Servizi della Commissione Europea, nella riunione del Gruppo esperti dogane – sez. procedure speciali del 6 novembre 2018, hanno chiarito che a seguito dell’introduzione, con il Reg. (UE) n. 2018/640, di misure di vigilanza su alcuni prodotti di alluminio, non sarà possibile applicare la procedura di appuramento semplificato previsto dall’art. 324 RE, in caso di utilizzo di prodotti di alluminio destinati al settore aeronautico in operazioni di perfezionamento attivo. La procedura in questione permette, infatti, di considerare riesportato il prodotto ottenuto dalla lavorazione che, se rimane nell’Unione acquisisce lo status di merce unionale. I motivi dell’esclusione dei prodotti in questione da tale procedura è data dal fatto che se applicata, i prodotti in esame sfuggirebbero al controllo della misura di vigilanza prevista dal suddetto Regolamento, considerato che in tal caso non è richiesta la presentazione della dichiarazione di immissione in libera pratica. Pertanto, la Commissione europea ha stabilito che la procedura di appuramento semplificato su tale tipo di merce sarà applicabile solo nel caso di quantitativi inferiori a kg 2500, per i quali non è prevista la presentazione del documento di vigilanza, come indicato all’art.1 del Reg.to UE n. 2018/640.

Considerato inoltre che, secondo quanto affermato dai Servizi della Commissione, la misura di vigilanza in questione rientra nella definizione di misura di politica commerciale di cui all’art. 5, punto 36, del Reg.to (UE) n.952/2013 – CDU, nel caso di rilascio di un autorizzazione di perfezionamento attivo per prodotti di tal genere, in cui l’operatore richiede l’applicazione della tassazione prevista dall’art.85 CDU sui prodotti trasformati, dovrà essere effettuato il preventivo esame delle condizioni economiche, in applicazione degli artt. 166 1 (b) e (c), 167 (1) (s) Reg.to (UE) n.2446/2015.