Con la nota prot.n.103356/RU del 27 settembre 2018 l’Agenzia delle Dogane aveva impartito le istruzioni operative per l’utilizzo dei servizi digitali predisposti per ottemperare agli obblighi introdotti dall’articolo 8, commi 1, del Decreto del 12 aprile 2018 del Ministro dell’economia e delle finanze. Ai sensi dell’articolo 8 comma 2 di tale decreto, i TRADERS autorizzati ai sensi dell’art. 4, sono tenuti altresì a trasmettere un riepilogo dei quantitativi dei prodotti energetici complessivamente stoccati presso ciascun deposito di terzi. Con la nota prot. 136166/RU del 13 dicembre 2018, l’Agenzia delle Dogane fornisce ora le le istruzioni operative per l’utilizzo dei servizi digitali predisposti per ottemperare al predetto obbligo e disponibili dal 19 dicembre 2018 sul Portale Unico Dogane (PUD). Le nuove funzionalità per gli Uffici, già disponibili in ambiente di validazione dal 21 novembre, sono disponibili in ambiente di esercizio dal 19 dicembre 2018. Per la cinsultazione delle istruzioni in oggetto si rinvia al testo della nota.