Con la nota Prot. 25515/RU del 5/3/2018, l’Agenzia delle Dogane, facendo seguito a quanto disposto con la nota Prot. 143225/RU del 18/12/2017, provvede all’invio della versione finale, tradotta in lingua italiana, dell’emendamento alla Parte VI^ “Semplificazioni” del Manuale Transito con particolare riferimento alla facilitazione del documento di trasporto elettronico (ETD) utilizzato in luogo della dichiarazione in dogana per vincolare le merci al regime di transito unionale.
l’Agenzia precisa che le sezioni della Parte VI^ “Semplificazioni” che trattano l’ETD sono la 3.9. e la 3.10. che, rispettivamente, descrivono le formalità che attengono al trasporto di merci per via aerea e per via marittima. Nello specifico, le norme procedurali per l’utilizzo dell’ETD, concernenti i dati richiesti e gli adempimenti da espletare presso gli Uffici doganali di partenza e di destinazione, sono dettagliatamente delineate nelle sezioni 3.9.4. (trasporto aereo) e 3.10.4. (trasporto marittimo).
In ordine alle predette prescrizioni, vengono evidenziati taluni aspetti caratterizzanti la semplificazione di cui trattasi che prescindono dalla modalità di trasporto utilizzata (aerea o marittima). In particolare, in attuazione dell’articolo 89, par. 8, lett. d) del CDU, non è richiesta una garanzia per le merci trasportate tra porti o aeroporti dell’Unione e vincolate al regime di transito unionale, qualora ci si avvalga della semplificazione dell’ETD.
Il titolare del regime è la compagnia aerea/marittima la quale deve adempiere agli obblighi di cui l’articolo 233, par. 1, lettere a) e b) del CDU, con esclusione di quelli della lettera c) – prestazione della garanzia – in virtù della deroga prevista dall’art. 89 par. 8, lett. d), del CDU stesso.
Analogamente alle altre semplificazioni elencate all’art. 233, par. 4, del CDU, anche l’utilizzo dell’ETD è soggetto ad autorizzazione e, pertanto, la relativa domanda deve essere presentata attraverso il nuovo sistema informatico unionale delle decisioni doganali (Customs Decisions System – CDS) all’Ufficio regimi doganali e traffici di confine (IT922106) della Direzione Centrale, preposto all’accettazione della richiesta e al rilascio della relativa decisione (cfr. all.1 nota 109580/RU del 29/9/2017).
Nella domanda, il richiedente (compagnia aerea o marittima) deve fornire tutte le informazioni previste dall’Allegato A del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione (Tabella dei requisiti in materia di dati – Colonna 9f), che saranno verificate dal predetto Ufficio il quale, successivamente, provvederà ad avviare la consultazione preliminare presso le Strutture territoriali, ai sensi dell’articolo 319 del Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, per verificare che i criteri previsti dall’articolo 199 (trasporto aereo) e 200 (trasporto marittimo) del Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione siano rispettati dalla richiedente compagnia aerea/marittima.
Infine, analogamente a quanto già indicato nella nota 143225/RU del 18/12/2017, le Strutture territoriali vengono invitate a rappresentare alle compagnie aeree e marittime nazionali che già applicano le procedure semplificate di cui agli articoli 27 e 28 del Regolamento delegato transitorio (UE) 2016/341 della Commissione (RDT), che potranno usufruire di tali agevolazioni solo fino al 30 aprile 2018 e che, qualora intendano beneficiare delle semplificazioni previste dall’articolo 233, par. 4, lett. e), del CDU, dovranno ricorrere dal 1° maggio 2018 alla nuova procedura semplificata dell’ETD, presentando l’apposita richiesta di autorizzazione tramite il CDS secondo le citate modalità e con congruo anticipo rispetto a tale data.