Con la circolare 1/D del 30 gennaio 2018, l’Agenzia delle Dogane illustra il Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2089 della Commissione, del 14 novembre 2017, il quale specifica – in attuazione degli artt. 8, par. 1, lett. b), e 17 del Reg. n. 952/2013 (CDU) – le norme procedurali che consentono l’armonizzazione dei processi relativi alla domanda, all’adozione e alla gestione delle decisioni doganali utilizzando esclusivamente procedimenti informatici. Il Regolamento in questione costituisce la base giuridica del Sistema delle Decisioni Doganali (Customs Decisions System, CDS), rende ora possibile dare attuazione al principio stabilito dall’art. 6, par. 1, del CDU, secondo il quale tutti “gli scambi di informazioni, quali dichiarazioni, richieste o decisioni, tra autorità doganali nonché tra operatori economici ed autorità doganali, e l’archiviazione di tali informazioni richiesti dalla normativa doganale sono effettuati mediante procedimenti informatici”.
Il CDS, Il CDS è lo strumento di comunicazione tra la Commissione, gli Stati membri, gli operatori economici e gli altri soggetti interessati per la presentazione ed il trattamento delle domande, nonché per l’adozione delle decisioni e la relativa gestione (modifiche, sospensioni, revoche, annullamenti), utilizzato per le autorizzazioni doganali elencate nella circolare, alla quale si rinvia per ulteriori.
Le autorizzazioni non contemplate nell’elenco di cui alla circolare in oggetto continuano ad essere gestite con le usuali procedure al di fuori del CDS, ricorrendo, ove presente, alla modulistica pubblicata sul sito istituzionale dell’Agenzia.
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2089 in particolare stabilisce che l’utilizzo del CDS è obbligatorio per le domande e le autorizzazioni che possono avere ripercussioni in più di uno Stato membro (cd. autorizzazioni “multi Stato membro”), lasciando ad ogni Stato membro la facoltà di deciderne l’utilizzo anche per quelle che hanno rilevanza unicamente sul proprio territorio (cd. autorizzazioni “nazionali”).
L’Agenzia delle Dogane ha optato per l’utilizzo del CDS anche nel caso in cui le decisioni in esame abbiano rilevanza nazionale.