Con la nota prot. RU 5049 del 16 gennaio 2018, l’Agenzia delle Dogane informa che la Direttiva n. 104162 RU del 15 settembre 2017, nel confermare l’estensione dell’applicazione dell’aliquota ridotta di accisa al gasolio ed alla benzina consumati in lavori agricoli effettuati su terreni condotti in comodato, ha introdotto, per tale tipologia di contratto, l’obbligo di forma scritta e registrazione, rinviandone la decorrenza alla successiva assegnazione annuale.

Ferma restando la imprescindibile necessità di addivenire al riconoscimento univoco del soggetto legittimato all’agevolazione, che trova titolo nel possesso e nell’utilizzo esclusivo del terreno, l’Agenzia con la nota in oggetto cerca di ovviare ad alcune difficoltà di adempimento dell’obbligo, dovute all’elevato numero delle casistiche segnalate, ammettendo la possibilità di comprovare il titolo di conduzione su base dichiarativa attenendosi alle modalità procedurali sottospecificate.

In particolare viene stabilito che per fruire dei carburanti ad aliquota ridotta di accisa, l’esercente comodatario, in luogo del contratto di comodato scritto e registrato, può allegare alla richiesta di ammissione all’agevolazione, di cui all’art. 2, comma 3, del D.M. n. 454/2001, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 con la quale attesta, sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, l’esclusiva disponibilità del terreno (indicare numero particella fondiaria ed estensione) sul quale dovranno essere eseguite le lavorazioni agricole. Stessa dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, deve essere presentata dal proprietario fondiario comodante che attesta, sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, l’avvenuta attribuzione della piena disponibilità del terreno (indicare numero particella fondiaria ed estensione) al soggetto comodatario, che lo detiene per l’esercizio di lavori agricoli.

La dichiarazione sostitutiva dell’esercente comodatario e quella del proprietario comodante (che possono essere rese anche in forma congiunta), sono presentate contestualmente alla suddetta richiesta all’Ufficio incaricato dalle regioni o dalle province autonome, che procede al rilascio del libretto di controllo ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.M. n. 454/2001, previa acquisizione e verifica della regolarità formale delle stesse dichiarazioni.

Anche nei casi di ulteriori forme di conduzione dei fondi rustici fondate su semplificazioni procedurali correlate alla limitata estensione degli stessi, il soggetto iscritto all’anagrafe delle aziende agricole dovrà allegare alla richiesta di ammissione all’agevolazione di cui all’art. 2, comma 3, del D.M. n. 454/2001, la suddetta dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, l’esclusiva disponibilità del terreno (con l’indicazione del numero di particella fondiaria e relativa estensione) sul quale dovranno essere eseguite le lavorazioni agricole. Ogni variazione dei dati dichiarati dovrà essere oggetto di apposita comunicazione da presentare, entro 30 giorni dal verificarsi della variazione, all’Ufficio che ha provveduto al rilascio del libretto di controllo.