Con la nota prot. n. 15827/R.U. del 09/02/2015, l’Agenzia delle Dogane aveva fornito istruzioni in merito alle modalità di adeguamento delle tasse e dei diritti marittimi previsti dal Decreto interministeriale del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle Finanze del 24/12/2012, specificando che l’adeguamento in parola deve essere calcolato in ragione del 75% del tasso di inflazione FOI accertato dall’ISTAT per l’anno precedente di ciascun anno. Tenuto conto che il tasso accertato dal’ISTAT per il 2017 è stato del 1,1%, l’adeguamento da effettuare in ragione del 75% è pari a 0,825%, con decorrenza dal 1° febbraio 2018.
Tale criterio di calcolo si applica a tutte le realtà portuali del territorio nazionale, fatta eccezione per il Porto franco di Trieste ove, in forza del successivo comma 5 della stessa disposizione citata, si applicano, per la tassa erariale e portuale, i criteri di adeguamento come sopra descritti, prendendo tuttavia come base il 100% del tasso ufficiale di inflazione. Pertanto, presso i punti franchi di detto porto, l’adeguamento delle aliquote sarà del 1,1%.
Ai fini della corretta liquidazione dei suddetti tributi la nota contiene in allegato due tabelle riepilogative delle aliquote aggiornate che resteranno in vigore sino al 31 gennaio 2019 (la Tabella B è riferita ai punti franchi del porto di Trieste). Per la riscossione della tassa di ancoraggio, continuerà, invece, a farsi riferimento agli ordini di introito rilasciati dalle Capitanerie di porto territorialmente competenti (art. 1 DPR n. 1340/1966).