Il regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, stabilisce all’articolo 4 i criteri per la concessione delle preferenze tariffarie nel contesto del regime generale del sistema di preferenze generalizzate («SPG»), con l’elenco dei paesi beneficiari del regime in  questione indicato nell’allegato II del regolamento.
Lo stesso articolo prevede che un paese classificato dalla Banca mondiale come paese a reddito alto o medio-alto nel corso di tre anni consecutivi o un paese che beneficia di un regime d’accesso preferenziale al mercato che offre, per la quasi totalità degli scambi, le stesse preferenze tariffarie del sistema o condizioni più favorevoli non deve più beneficiare delle preferenze dell’SPG.

L’allegato II recante l’elenco dei paesi beneficiari del regime generale SPG è soggetto a riesame entro il 1° gennaio di ogni anno, al fine di prendere in considerazione i cambiamenti delle condizioni economiche, di sviluppo o commerciali dei paesi beneficiari del regime. Al paese inizialmente beneficiario dell’SPG il quale subisce un cambiamento di status, ed ai relativi operatori economici, viene concesso un termine di un anno per adattarsi alla cancellazione dalla lista dei Paesi beneficiari del regime (art. 5 del Reg. 978/2012). L’SPG viene in sostanza mantenuto per un anno dopo la data di entrata in vigore del cambiamento di status, e per un periodo di due anni dalla data di applicazione di un regime di accesso preferenziale al mercato, (articolo 4, paragrafo 1, lettera b).

Siccome il Paraguay è stato classificato dalla Banca mondiale come paese a reddito medio-alto nel 2015, 2016 e 2017, tale Paese non possiede più i requisiti per beneficiare dello status di paese beneficiario dell’SPG e di conseguenza viene eliminato dall’elenco di cui all’allegato II del Re. 978/2012, con applicazione dal 1o gennaio 2019.  Ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 978/2012, cessando di essere beneficiario dell’SPG, il Paraguay cessa anche di essere beneficiario dell’SPG+ (regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo), il cui elenco dei paesi beneficiari figura nell’allegato III del regolamento (UE) n. 978/2012. Il Paraguay viene pertanto eliminato anche dall’allegato III di tale regolamento con applicazione dal 1o gennaio 2019.

I regimi di accesso preferenziale al mercato sono invece entrati in vigore per la Costa d’Avorio il 3 settembre 2016, per lo Swaziland il 10 ottobre 2016 e per il Ghana il 15 dicembre 2016. A norma pertanto dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), questi 3 paesi vanno pertanto eliminati dall’allegato II del regolamento (UE) n. 978/2012 con applicazione dal 1o gennaio 2019.

Infine, l’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 978/2012 stabilisce che un paese beneficia delle preferenze tariffarie previste a titolo del regime speciale per i paesi meno sviluppati [«Tutto tranne le armi – Everything But Arms (EBA)»] se è definito dalle Nazioni Unite come paese meno sviluppato. L’elenco dei paesi beneficiari dell’EBA figura nell’allegato IV di tale regolamento. 
Le Nazioni unite hanno depennato la Guinea equatoriale dalla categoria dei paesi meno sviluppati il 4 giugno 2017. Di conseguenza la Guinea equatoriale non possiede più i requisiti per avvalersi dello status di beneficiario dell’EBA a norma dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 978/2012 e viene rimossa dall’allegato IV dello stesso regolamento. A norma dell’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 978/2012 l’eliminazione della Guinea equatoriale dall’elenco dei paesi beneficiari dell’EBA avviene al termine di un periodo transitorio di tre anni dalla data di entrata in vigore del regolamento, vale a dire dal 1o gennaio 2021.

La Guinea equatoriale è stata inoltre classificata dalla Banca mondiale come paese a reddito alto nel 2015 e medio-alto nel 2016 e 2017. Essa pertanto non possiede più i requisiti per beneficiare dello status dei paesi beneficiari dell’SPG di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 978/2012 e viene eliminata anche dall’elenco dei paesi beneficiari dell’SPG figurante nell’allegato II di detto regolamento, con applicazione dal 1o gennaio 2021.