Con la Consulenza giuridica n. 956-3/2019 l’Agenzia delle Entrate risponde ad un quesito posto dal Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali (CNSD), riguardo alle modalità di emissione dell’autofattura emessa per l’estrazione dal deposito IVA di merce introdotta, ai sensi dell’articolo 50 bis, comma 4, lett. b) del decreto-legge 30 agosto 1993 n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, a seguito di immissione in libera pratica. Nel quesito, il CNSD chiedeva se la fattura in questione può continuare ad essere emessa in modalità cartacea o deve essere emessa attraverso il Sistema d’Interscambio (SdI), cioè come “Fattura Elettronica”», specificando che si «tratta del caso in cui la merce viene estratta dallo stesso soggetto che l’ha introdotta, senza che durante la giacenza nel Deposito IVA la stessa sia stata oggetto di cessioni ai sensi dell’articolo 50 bis, comma 4, lett. e)».
Il parere dell’Agenzia delle Entrate è che nel caso di estrazione dal deposito IVA di beni in libera pratica da parte dello stesso soggetto che li ha introdotti senza cessioni o lavorazioni durante il periodo di giacenza, l’autofattura individuata dall’articolo 50-bis, comma 6, del d.l. n. 331 del 1993 potrà essere analogica o elettronica extra SdI. Resta ferma la possibilità per il soggetto che procede all’estrazione di emettere autofattura tramite SdI.