L’Agenzia delle Entrate ha recentemente precisato che non può avvalersi del beneficio del plafond, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lett. c) del DPR n. 633 del 1972, l’esportatore abituale che, in esecuzione di un contratto di appalto, acquista un immobile. L’utilizzo del plafond è ammesso, in via generale, per i beni/servizi funzionali al ciclo economico dell’impresa. In particolare, la dichiarazione d’intento inviata dall’esportatore a ciascun fornitore potrà riguardare l’acquisto dei servizi relativi all’installazione degli impianti strettamente funzionali allo svolgimento dell’attività industriale.
Non potranno beneficiare del plafond, invece, i servizi di installazione degli impianti che formano parte integrante dell’edificio e sono ad esso serventi, per i quali trova applicazione il meccanismo dell’inversione contabile (reverse charge), ai sensi dell’articolo 17, sesto comma, lett. a-ter) del d.P.R. n. 633 del 1972. In tal caso, infatti, come già chiarito in precedenza dall’Agenzia, con la circolare n. 37/E del 22 dicembre 2015, la misura antifrode (reverse charge) prevale rispetto al regime di non imponibilità previsto per gli esportatori abituali.