Con Regolamento (UE) N. 278/2010 della Commissione del 31 marzo 2010 sono state apportate alcune modifiche ai Regolamenti (CE) n. 1276/2008 (relativo al controllo mediante controlli fisici delle esportazioni di prodotti agricoli che beneficiano di una restituzione o di altri importi) e n. 612/2009 (recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all’esportazione per i prodotti agricoli). In base all’articolo 15 del primo Regolamento, l’ufficio doganale è tenuto ad annotare le informazioni relative ai controlli fisici, alla dispensa dai controlli fisici, ai controlli della sigillatura o ai controlli di sostituzione sugli esemplari di controllo T5 o documenti equivalenti, come indicato negli allegati III-VII del medesimo regolamento. L’articolo 51 del Reg. (CE) n. 1043/2005 della Commissione, del 30 giugno 2005, recante attuazione del Reg. (CE) n. 3448/93 stabilisce che, per quanto riguarda il versamento di restituzioni all’esportazione per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell’allegato I del trattato e i criteri per stabilirne i relativi importi, per determinate merci elencate nell’allegato IV del medesimo regolamento occorre effettuare un’analisi per stabilire se i prodotti possano beneficiare di una restituzione. È dunque opportuno che l’ufficio doganale di esportazione annoti che è stata eseguita un’analisi.
Inoltre, a norma dell’articolo 5, paragrafo 8, del Reg. (CE) n. 612/2009, l’ufficio doganale deve controllare a vista la corrispondenza dei prodotti con le relative dichiarazioni di esportazione e annotare i controlli effettuati nella casella D dell’esemplare di controllo T5, o del documento equivalente, mediante una delle diciture elencate nell’allegato II del medesimo regolamento. Poiché è risultato che le autorità competenti possono avere difficoltà a leggere o a capire le annotazioni richieste scritte a mano nelle varie versioni linguistiche, si è ritenuto opportuno semplificare le procedure sostituendo le note manoscritte, negli esemplari di controllo T5, con codici uniformi (riportati in allegato al nuovo Regolamento).
Infine, viene stabilito che i controlli fisici e i controlli di sostituzione vengano eseguiti in base alle tecniche di analisi e gestione dei rischi, il che presuppone che si tenga conto, tra gli altri elementi, della reputazione professionale dell’esportatore. Le informazioni richieste in applicazione dei regolamenti (CE) n. 1276/2008 e (CE) n. 612/2009, da annotare sull’esemplare di controllo T5, servono tra l’altro a comunicare le misure di controllo adottate all’ufficio doganale di uscita o all’ufficio doganale destinatario dell’esemplare di controllo T5. È emerso che una compilazione non corretta dell’esemplare di controllo T5 ostacola il processo di selezione delle misure di controllo basato sull’analisi di rischio da parte dell’ufficio doganale. Poiché la corretta compilazione dell’esemplare di controllo T5 è indicativa della professionalità dell’esportatore e del rispetto, da parte sua, delle norme applicabili, la Commissione ha ritenuto opportuno che le imperfezioni riscontrate sull’esemplare di controllo T5 siano comunicate all’autorità responsabile dell’adattamento del profilo di rischio dell’esportatore nello Stato membro in cui è stato rilasciato l’esemplare di controllo T5.
Allegati: Commissione Europea – 2010 – Regolamenti – 278 – 31032010