L’Agenzia delle Dogane, con la nota Prot. R.U. 41017 del 12 aprile 2010 comunica che, l’articolo 8, comma 10, lett. c) della legge 23 dicembre 1998, n. 448, così come modificato dall’articolo 12, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, ha previsto una riduzione di prezzo sui combustibili nelle frazioni non metanizzate dei Comuni ricadenti nella zona climatica E, individuate, dai Comuni medesimi, con apposita delibera consiliare.
Al fine di superare le difficoltà relative all’interpretazione del concetto di “frazione” contenuto nella norma predetta, nell’articolo 4, comma 2, del d.l. 268/2000, convertito con modificazioni nella legge 23 novembre 2000, n. 354 (come modificato dall’art. 27, comma 3, della legge n. 388 del 23 dicembre 2000), è stato precisato che per “frazioni di Comuni” si devono intendere “le porzioni edificate di cui all’articolo 2, comma 4, del D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, ubicate, a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi comprese le aree su cui insistono le case sparse”.
Con il successivo articolo 13, comma 2 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, i predetti benefici fiscali sono stati riconosciuti anche alle “frazioni parzialmente non metanizzate, limitatamente alle parti di territorio comunale individuate da apposita delibera del Consiglio comunale, ancorché nella stessa frazione sia ubicata la sede municipale”, in modo, da estendere il campo applicativo dell’agevolazione anche alle porzioni edificate ubicate nel centro abitato.
Tale ultima concessione non è stata tuttavia resa strutturale, per cui fino ad oggi è stata riconfermata, di anno in anno, in sede di legge finanziaria. Il mancato richiamo del predetto articolo 13, comma 2 della legge 23 dicembre 2001, n. 448, nella legge finanziaria 2010 (legge 23 dicembre 2009, n.191), comporta, adesso, sui prodotti di cui sopra, la non applicazione della riduzione di prezzo alle “frazioni parzialmente non metanizzate” comprese nel centro abitato ove ha sede la casa comunale.
L’esclusione delle zone in questione ha provocato numerose difficoltà operative dovute a fattispecie in cui gli utenti finali non possono determinare oggettivamente l’appartenenza all’una o all’altra zona in quanto, in forza della predetta normativa di settore, i Comuni negli atti consiliari sono tenuti a distinguere esclusivamente le zone metanizzate da quelle non metanizzate.
Non sempre all’interno di tali zone viene individuata l’effettiva posizione geografica delle abitazioni che hanno diritto all’agevolazione (con la conseguenza che, in tal modo, vengono a generarsi evidenti dubbi interpretativi sulla concreta applicazione del beneficio fiscale sia da parte degli operatori di settore che dei destinatari finali, nonché, a volte, degli stessi Enti comunali interessati). Infatti, mentre per quanto riguarda la definizione di “centro abitato”, in assenza di una specifica definizione fiscale, è possibile far riferimento a quanto stabilito dall’articolo 3 del Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), che lo individua come “l’insieme di edifici delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e di fine”, il termine “frazioni di Comuni” deve essere mutuato, come sopra precisato, dalla citata definizione ex articolo 4, comma 2 del Decreto Legge n. 268/2000. Ne consegue che, per effetto del combinato disposto dell’articolo 8, comma 10, lett. c) della legge 448/1998 e dell’articolo 4, co. 2 del d.l. 268/2000, il beneficio fiscale di cui trattasi risulta applicabile ai quantitativi dei combustibili (gasolio e GPL) impiegati nelle “porzioni edificate (dei comuni ricadenti nella zona climatica “E” di cui al predetto decreto n. 412/93, esclusi dall’elenco redatto con decreto del Ministro delle Finanze e individuate con delibera di Consiglio dagli enti locali interessati) non metanizzate, ubicate, a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi comprese le aree su cui insistono le case sparse”.
Tenuto conto di quanto sopra, tutto il territorio comunale posto al di fuori del centro abitato dove insiste la sede comunale va considerato nel suo insieme e rappresenta, in sostanza, un’unica “frazione” (comprendente anche le case sparse, ed a qualunque altitudine siano collocate), nella quale deve essere individuata, di volta in volta, con delibera, la parte “non metanizzata”.
Premesso ciò, l’agenzia precisa che l’agevolazione deve considerarsi applicabile a tutto il territorio comunale che si trova al di fuori del centro abitato ove è ubicata la sede municipale, sempreché in detto territorio le “porzioni edificate” non metanizzate siano state individuate con delibera consiliare. Restano invece escluse le “porzioni edificate“ situate all’interno del “centro abitato” dove è ubicata la sede comunale, anche se le stesse sono state individuate dalle delibere consiliari come “non metanizzate”.
Per dissipare eventuali dubbi interpretativi in merito alle loro effettive posizioni geografiche, conclude la nota, è opportuno che i Comuni interessati, nei casi in cui sia necessario, distinguano, attraverso atti ufficiali, le “porzioni edificate” non metanizzate che sono ubicate nel centro abitato ove ha sede la casa comunale da quelle che, invece, si trovano fuori dal detto centro abitato e mantengono quindi, il diritto all’agevolazione. A tal fine, per snellire le attività delle Amministrazioni comunali ed uniformare, a livello nazionale, la prassi operativa, è stato predisposto, di concerto con le Associazioni di categoria e con l’A.N.C.I., il fac-simile di attestazione (allegato alla nota in commento), che potrebbe essere utilizzato dagli Enti comunali per la corretta individuazione, di volta in volta, delle porzioni di territorio edificate, già dichiarate come “non metanizzate” dalle apposite delibere comunali, che si trovano, o meno, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale e che di conseguenza possono, o meno, fruire della riduzione di prezzo. Sulla base di tale attestazione i fornitori che, a seguito delle indicazioni fornite da questa Agenzia nella nota n. 5961/R.U. del 15 gennaio 2010 (reperibile sul sito www.agenziadogane.it sezione accise – normativa sulle accise), abbiano temporaneamente fatturato il gasolio o il GPL a prezzo pieno, potranno effettuare, ove spettanti, le relative riduzioni di prezzo presentando quindi agli Uffici delle Dogane territorialmente competenti istanza di rimborso corredata dalla documentazione necessaria, ai sensi dell’articolo 2, comma 2 del D.P.R. 30 settembre 1999, n. 361.