Con nota Prot. 49125 del 9 aprile 2010, l’Agenzia delle Dogane, facendo riferimento a quanto precedentemente precisato nel comunicato prot. 46015 del 1 aprile 2010 relativo all’emanazione del D.Lgs 48/2010 che, (con decorrenza 1 aprile 2010), ha modificato il testo unico accise, “TUA” (D.Lgs 504/95), in merito alle novità sui soggetti obbligati nella circolazione in sospensione da accisa, fornisce le seguenti ulteriori precisazioni:
1. Per effetto di quanto disposto dall’art. 2, comma 1, gli operatori che alla data dell’entrata in vigore del provvedimento rivestivano la qualifica di operatore registrato continuano a svolgere la loro attività con la nuova qualifica di destinatario autorizzato nel rispetto delle condizioni di cui all’art. 8 del TUA modificato;
2. I soggetti che chiedono a decorrere dal 1 aprile di acquisire la qualifica di destinatario registrato saranno (nelle more dell’adeguamento formale della procedura Anagrafica accise), registrati nell’archivio dell’Anagrafica con le procedure in uso per gli operatori professionali registrati e non registrati, essendo le figure in parola sostanzialmente equivalenti a quelle oggetto delle procedure medesime;
3. I soggetti operanti ai sensi del previgente testo del TUA con la qualifica di rappresentante fiscale potranno – ricorrendone le condizioni – acquisire le qualifiche di depositario autorizzato o destinatario registrato – ai fini della ricezione in regime sospensivo.
4. Per la circolazione di prodotti già immessi in consumo in altro Stato membro acquistati da privati o da soggetti che, pur esercitando attività economica, agiscano in qualità di privati, spediti o trasportati nel territorio dello Stato direttamente o indirettamente dal venditore o per suo conto, l’art. 10bis prevede che il debitore dell’accisa sia il rappresentante fiscale del venditore autorizzato secondo modalità da stabilirsi con determinazione del Direttore dell’Agenzia delle dogane.
L’Agenzia evidenzia inoltre che sono state segnalate alcune criticità nell’applicazione della nuova normativa relativamente alle movimentazioni di prodotti in sospensione da accisa svolte con il ricorso alla figura del rappresentante fiscale sulla base della previgente disciplina. In conseguenza di ciò, in attesa della definizione delle disposizioni operative per l’applicazione di quanto indicato ai punti 3 e 4 sopra, le strutture territoriali vengono invitate a non creare intralci alla circolazione intracomunitaria di beni, consentendo il prosieguo delle modalità in essere per i soggetti già riconosciuti come rappresentanti fiscali, che operino conformemente alla normativa e alle disposizioni amministrative adottate in materia, provvedendo anche al pagamento dell’accisa nazionale:
– nell’ambito della circolazione ad imposta assolta di cui al punto 4;
– nell’ambito della circolazione in sospensione da accisa, nelle more dell’esame delle istanze per il riconoscimento delle qualifiche di destinatario registrato ovvero di depositario autorizzato presentate dai rappresentanti fiscali medesimi, con riferimento alle movimentazioni dirette ad operatori che, svolgendo attività economica, avrebbero la legittimazione soggettiva ad essere autorizzati ad operare come destinatario registrato, nella definizione indicata all’art.1, comma 2, lettera l) del testo unico accise.