Il governo della Repubblica Italiana, il 17 aprile 2009 ed il 4 gennaio 2010, ha presentato la richiesta di poter importare in franchigia doganale merci da distribuire o mettere a disposizione gratuitamente delle persone colpite dal terremoto che si è verificato in Italia nell’aprile 2009. I terremoti infatti costituiscono una catastrofe ai sensi del Capo XVII, sezione C, del Regolamento (CE) n. 1186/2009, ed è quindi motivo per autorizzare l’importazione in franchigia di merci che rispondono ai requisiti degli articoli da 74 a 80 del suddetto regolamento.
Affinché la Commissione possa essere debitamente informata dell’uso fatto delle merci ammesse in franchigia doganale, il governo della Repubblica Italiana deve comunicare i provvedimenti presi per impedire che tali merci vengano utilizzate per scopi diversi da quelli stabiliti.
La Commissione deve inoltre essere informata in merito alla portata e alle caratteristiche dell’importazione.
Le merci importabili in franchigia dai dazi all’importazione riguardano enti statali od enti autorizzati dalle autorità italiane competenti, e sono unicamente quelle da distribuire a titolo gratuito alle persone colpite dal terremoto che si è verificato in Italia nell’aprile 2009, o da mettere a loro disposizione gratuitamente (pur restando proprietà degli enti considerati). Sono ammesse in franchigia dai dazi doganali anche le merci importate per l’immissione in libera pratica dalle unità di pronto soccorso per far fronte alle proprie necessità per tutta la durata del loro intervento.
Il governo italiano dovrà individuare e comunicare alla Commissione l’elenco dei suddetti enti autorizzati entro il 30 giugno 2010
Allegati: Commissione Europea – 2010 – Decisioni – 214 – 12042010