In G.U.R.I. n. 88, del 16 aprile 2010 è stato pubblicato il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 30 marzo 2010, che stabilisce le modalità ed i termini per la comunicazione telematica all’Agenzia delle entrate di tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi cd. “black list” di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 21 novembre 2001. L’obbligo in questione, previsto dall’art. 1, comma 1 del d.l. 25 marzo 2010, n. 40 (recante disposizioni tributarie e finanziarie urgenti in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali) grava in relazione alle operazioni effettuate dal 1° luglio 2010 a carico dei soggetti passivi IVA e riguarda in particolare i dati relativi alle operazioni seguenti, effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei suddetti Stati o territori in “black list” individuati individuatri dai 2 decreti citati più sopra:
a) cessioni di beni;
b) prestazioni di servizi rese;
c) acquisti di beni;
d) prestazioni di servizi ricevute.
I dati in oggetti vanno comunicati tramite apposito modello completo delle relative istruzioni per la compilazione, il quale sarà approvato mediante provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate entro sessanta giorni dall’emanazione del decreto in esame.
Tale modello di comunicazione va presentato con la seguente periodicità:
a) trimestralmente, per i soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000 euro;
b) mensilmente, per i soggetti che non si trovano nelle condizioni richieste dalla lettera a).
I soggetti che hanno iniziato l’attività da meno di quattro trimestri trasmettono la comunicazione trimestralmente, sempre che si trovino nella condizione di cui al comma 1, lettera a), nei trimestri già trascorsi.
Per quanto riguarda gli elementi informativi da indicare nelle comunicazioni, si tratta dei seguenti:
a) codice fiscale e partita IVA del soggetto passivo tenuto alla comunicazione;
b) numero del codice fiscale attribuito al soggetto con il quale è intercorsa l’operazione dallo Stato in cui il medesimo è stabilito, residente o domiciliato, ovvero, in mancanza, altro codice identificativo;
c) in caso di controparte persona fisica, ditta, cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio fiscale nello Stato in cui la medesima e’ stabilita, residente o domiciliata;
d) in caso di controparte diversa dalle persone fisiche, denominazione o ragione sociale, sede legale o, in mancanza, sede amministrativa nello Stato in cui la medesima e’ stabilita, residente o domiciliata;
e) periodo di riferimento della comunicazione;
f) per ciascuna controparte, l’importo complessivo delle operazioni attive e passive effettuate, distinto tra operazioni imponibili, non imponibili, esenti e non soggette agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto, al netto delle relative note di variazione;
g) per ciascuna controparte, relativamente alle operazioni imponibili, l’importo complessivo della relativa imposta;
h) per ciascuna controparte, per le note di variazione emesse e ricevute relative ad annualita’ precedenti, l’importo complessivo delle operazioni e della relativa imposta.
Nel modello di comunicazione sono incluse le operazioni registrate o soggette a registrazione, ai sensi delle disposizioni in materia di IVA, nel periodo di riferimento di cui sopra.